Archivio Giornaliero: Giugno 13, 2008

Rimozione della scultura di Piazza Paolo VI.

Da: mario bernardis
Data: 06/13/08 18:24:51
Oggetto: Rimozione della scultura di Piazza Paolo VI

Oggetto: Rimozione della scultura di Piazza Paolo VI.
 
Si è letto che sarebbe stata rimossa la scultura di Piazza Paolo VI stante la pericola stabilità della stessa, causata di atti vandalici di ragazzi che frequentano l'area, nonchè divenuta oggetto di scritte oscene e blasfeme.  Considerato che potrebbe paventarsi il pericolo che l'opera d'arte – patrimonio indisponibile della Città di Latina – possa essere trattato come un "ferro vecchio", si intende conoscere la destinazione della stessa una volta compiuto il restauro necessario, ove sia già stata stabilita un diversa destinazione da quella originaria, nonchè chi provvederà a eseguire detto intervento.
La presente viene inviata alla stampa al fine di sensibilizzare la opinione pubblica sulla questione della vandalizzazione delle opere d'arte e dei muri della città ad opera di soggetti che è poca cosa chiamarli 'imbecilli' .

 Mario BERNARDIS

Associazione cittadine: lettera a Prefetto

Oggi 13 giugno 2008, dieci associazioni di Latina, si sono rivolte al signor Prefetto della Provincia di Latina, Dott. Bruno Frattasi, con la speranza di trovare una soluzione ad un problema che "limita, se non addirittura esclude, la democratica partecipazione degli stessi cittadini alla vita amministrativa pubblica."

Sono ormai numerosissime le istanze presentate dalle associazioni latinensi che non trovano alcuna risposta da parte del Comune.

Eppure sia il Legislatore ma anche lo stesso Statuto Comunale riconoscono ai cittadini, singoli e riuniti in forme associative, un grande importanza per la società,

Al contrario "l’art. 76 dello stesso Statuto Comunale prevede che i cittadini, singoli o associati, possano presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione Comunale, e che il primo firmatario dovrebbe ricevere una risposta di esito. In realtà è consuetudine, come in questo caso, che si aspetti invano, mai ricevendo alcuna risposta".

 

Le associazioni firmatarie rappresentano una buona parte della società civile, il cui impegno gratuito e la cui azione sono volte esclusivamente non solo a favore dei cittadini, ma anche ad incentivo e miglioramento della stessa amministrazione.

Lo sconforto e lo scoraggiamento a seguito della totale mancanza di interesse e di risposta all'attività delle associazioni è perciò molto forte.

 

In realtà basterebbe il semplice rispetto degli articoli Statuto Comunale, in particolare del titolo V, che trattano del rapporto tra amministrazione e cittadino. Articoli che vengono assai frequentemente ignorati, con grave danno delle associazioni, ma evidentemente anche dei cittadini e della amministrazione stessa.

 

Nel caso specifico le associazioni scriventi avevano presentato in data 2-4-2008 al Comune di Latina una istanza chiedere all'amministrazione di prendere atto di quanto già deliberato con l'approvazione nel 2000 dello Statuto Comunale, per poter istituire la figura del Difensore Civico, anche se con 8 anni di ritardo.

Essendo ad oggi l'esito di tale iniziativa nullo e tali anche le possibilità di una qualche interessamento da parte dell'amministrazione comunale, si è deciso di inoltrare la seguente richiesta al Prefetto.

Le associazioni

  Stoà – associazione culturale  (Pres. Leone Marcucci)

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Cosa cambia per la sicurezza stradale

Latina,

 

COSA CAMBIA PER LA SICUREZZA STRADALE CON IL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92. Il recente D.L. emanato dal Governo sulla “sicurezza” reca misure di carattere generale –  suscettive comunque di trovare applicazione anche in materia di reati stradali, sia a livello di diritto sostanziale, con le integrazioni ai testi di cui agli artt. 589 c.p. e 590 c.p., che processuale, in tal caso con le disposizioni sul giudizio direttissimo e sul giudizio immediato, nonché sul dibattimento di appello – accanto a misure che nello specifico della tematica che ci occupa così da vicino, ri-scrivono il Codice della Strada.Nostro compito nella presente sede è quello di esaminare queste ultime, a partire dal nuovo testo dell’art. 186 CdS. Premettiamo da subito che il Legislatore, in questo caso nelle vesti del Governo, ha opportunamente ritenuto di affrontare un problema di eccezionale gravità con lo strumento, del pari eccezionale (“straordinario”) del decreto legge, al quale è dato fare ricorso subordinatamente alla sussistenza di condizioni di necessità ed urgenza, come previsto dall’art. 77 della nostra Carta Fondamentale.Passando ora in rassegna gli articoli del CdS che la novella ha appunto ri-scritto, le prime modifiche di cui dare conto sono certo quelle in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’art. 4 del D.L. 92/2008 ha modificato l’art. 186 C.d.S. prevedendo un aumento delle pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica e la trasformazione in reato dell’illecito amministrativo di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici. In particolare, è stato previsto il raddoppio del massimo edittale per i reati di cui all’art. 186 comma 2, lettere b) e c). Infatti, secondo la nuova formulazione delle predette disposizioni chi guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l’arresto fino a sei mesi, mentre chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno (lettera c). Di più! Quando il conducente è sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1.5 grammi per litro (g/l), oltre all’applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta con la sentenza di condanna la misura di sicurezza della confisca del predetto veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, anche nel caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena.La completa riformulazione dei primi due periodi del comma 7 dell’art. 186 C.d.S. determina la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3,4 e 5 che, per l’effetto del D.L. 17/2007, convertito in L. 2/10/2007, n. 160, era stato trasformato in illecito amministrativo. La nuova norma stabilisce che nei confronti di chi “rifiuta” sia applicata la stessa pena prevista per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). L’espresso rinvio operato dal comma 7, alle sole pene principali dell’art. 186, comma 2, lett. c), esclude che dalla sentenza di condanna per tale reato possa conseguire anche la misura della confisca. Con la condanna è invece sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero in caso di recidiva in un biennio, la revoca della patente. Il reato di cui trattasi può concorrere con quello di cui al comma 2 dell’art. 186 C.d.S.. Con la sentenza di condanna è altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Venendo alle modifiche in materia di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti, anche l’art. 187 C.d.S. è stato oggetto di un intervento correttivo tendente ad inasprire le sanzioni per chi conduce un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Si applicano a tale fattispecie le disposizioni dell’art. 186, comma 2, lett. c), relative alla confisca del veicolo. Chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari o con precursori finalizzati alla verifica dello stato di alterazione psico-fisica è assoggettato alle stesse pene e sanzioni accessorie previste dal citato art. 186, comma 7, C.d.S.. Da ultimo vengono aumentate le pene per chi fugge ovvero omette di prestare soccorso in occasione di un incidente stradale ed è previsto che il Giudice disponga in ogni caso la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, abbia provocato un incidente con esito mortale. La competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colposi punibili a querela di parte, di cui all’art. 590 c.p., passa dal Giudice di Pace al Tribunale in composizione monocratica, quando le lesioni stesse siano provocate da persona in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) ovvero in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti. 

Il Vice Presidente Nazionale

 

Giovanni Delle Cave

Quartiere R6: Ben Fatto

Il consigliere AN della III Circoscrizione Nicola Zanfardino esprime grande soddisfazione per la rimozione della statua in ferro in piazza Paolo VI. – Come genitore non posso che essere contento. In  effetti questa statua era divenuta pericolosa col passare del tempo e rischiava di procurare seri danni, per la posizione dove era collocata, sia agli adulti che ai più piccoli.Un plauso quindi all’amministrazione Comunale sensibile alle richieste della comunità locale ed un grosso ringraziamento al collega consigliere Andrea Tiberi che tanto si è prodigato per il raggiungimento dello scopo.La speranza adesso è che dopo questo primo importante segnale si dia seguito alle altre richieste dei cittadini della zona riguardanti la messa in sicurezza della  piazza in questione a cominciare dai giochi per i bimbi, alla pavimentazione, al ripristino della fontanella, ed a maggiori controlli contro il vandalismo.A tal proposito occorre far presente come il Comune, dopo la prima segnalazione, sia intervenuto prontamente per ripristinare una mascherina di un lampione che era stata divelta e che lasciava scoperto, in modo assolutamente pericoloso,  alcuni fili elettrici

Un ben fatto dunque.

Nicola Zanfardino

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Paura del Wifi?

Antibufala: attenti al panico inutile per le emissioni del Wifi

Questo articolo vi arriva grazie alle gentili donazioni di "r.minoli" e "luciamodella".

Con il diffondersi della tecnologia Wifi, la comodissima soluzione che permette di evitare di disseminare cavi e cavetti per casa e negli uffici, sostituendoli con un'antennina discreta che porta Internet in tutto l'ambiente, inizia a diffondersi l'inevitabile paura della tecnologia. Ricalcando fedelmente gli allarmi per la presunta pericolosità dei telefonini, ora arriva la paura del Wifi, che emetterebbe radiazioni pericolose.

A parte l'infelice uso del termine radiazioni, che evoca incubi nucleari, il problema nasce dalla poca comprensione di un concetto basilare, ossia il dosaggio: qualsiasi sostanza o effetto fisico è dannoso o meno a seconda delle dosi applicate. Il peperoncino, per esempio, fa bene a piccole dosi, ma una scorpacciata può avere conseguenze micidiali.

La preoccupazione per il Wifi si muove su due fronti: uno è quello degli access point, ossia le antennine fisse, che emettono pressoché costantemente onde radio; l'altro è quello dei dispositivi Wifi integrati nei computer, che non hanno emissioni così continue ma, soprattutto nel caso dei laptop, sono a distanza ridottissima dal corpo dell'utente (e in particolare da alcuni organi molto cari alla popolazione maschile).

Visto il dilagare del Wifi nei luoghi pubblici (bar, sale d'attesa e ristoranti) e nelle scuole, i non addetti ai lavori hanno cominciato ad additare questa nuova forma di inquinamento elettromagnetico. Ma cosa c'è di reale in tutte queste paure?

Molto poco: è scesa in campo la BBC, che ha dedicato al tema una puntata del programma Panorama che chiarisce i termini del problema. I rilevamenti delle emissioni WiFi condotti durante la trasmissione in una scuola sono risultati 600 volte inferiori ai limiti di sicurezza e tre volte superiori al segnale emesso da una stazione radio base della rete cellulare. A seconda di come vengono presentati questi due dati, è facile creare ansia e panico o tranquillizzare eccessivamente l'opinione pubblica.

Sono dati da calare in un contesto: l'ente britannico per la tutela della salute ha dichiarato che stare per un anno in una zona servita dal Wifi espone allo stesso dosaggio di una telefonata cellulare di venti minuti. Va anche notato che le onde radio fanno parte del nostro ambiente da ormai un secolo e non ci sono effetti scientificamente documentati di conseguenze derivanti da emissioni ai bassi dosaggi ritenuti appunto sicuri. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha condotto uno studio sulla presunta pericolosità del Wifi, la cui conclusione è che sulla base dei "bassissimi livelli di esposizione e dei risultati di ricerca raccolti fin qui, non ci sono prove scientifiche convincenti di effetti nocivi sulla salute da parte dei deboli segnali RF delle stazioni base e delle reti senza fili".

Anzi, paradossalmente lo stesso documento dell'OMS rivela un aspetto che pochi avranno considerato prima di impanicarsi per il WiFi: a causa della loro frequenza più bassa, a parità di esposizione fannno più male i segnali delle antenne radiotelevisive. "Il corpo assorbe fino a cinque volte più segnale dalla radio FM e dalla televisione che dalle stazioni base" Inoltre, nota lo studio, che le stazioni radio e TV trasmettono da cinquant'anni e non ci sono state conseguenze sulla salute.

A parte, s'intende, i danni sociali e cerebrali derivanti dall'ascolto e dalla visione di certi programmi.

Paolo Attivissimo nel suo blog: http://attivissimo.blogspot.com/2007/05/paura-del-wifi.html

Ancora convinti che il male sia il WiFi piuttosto che la TV od i telefonini?

Enrico