Archivio Giornaliero: Giugno 7, 2008

Attività balneare 2008, l’ordinanza

ORDINANZA BALNEARE N. 27/AMB DEL 04.06.2008
RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;
VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO l’art. 5 della Legge 08.07.2003, n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
VISTO il D.P.R. 08.06.1982, n. 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
VISTO il D. Lgs 114/98 del 31.03.1998 relativo alla "Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59".
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 18/1/1999 relativa alla "Disciplina relativa al settore commercio" e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la Legge 25.08.1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
VISTO il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 Ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
VISTA la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
VISTE le direttive in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – con circolari nn. 10,12 e 22 -Serie I – Titolo: Demanio Marittimo, datate, rispettivamente, 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995;
VISTO l’art.59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
VISTO l’art.77, comma 2°, della Legge Regionale n. 14/99;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°2816 del 25.05.1999, avente ad oggetto "Subdelega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto "Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000."
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 425 del 15.04.2002, avente ad oggetto " Modifica D.G.R. 1161 del 30.04.2001. Capo IV – CRITERI GENERALI – Paragrafo I – criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6. Revoca D.G.R. 1058 del 17.07.2001".
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: "Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico-ricreativa";
VISTA la Circolare emanata dalla Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo n. 3/2002 prot. 6191 del 22.05.2002 interpretativa ed integrativa delle norme sulla gestione della sub delega rilasciata ai Comuni costieri in materia di demanio marittimo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 453 del 23.07.2004, avente ad oggetto "Regolamentazione dell’attività di noleggio di attrezzature balneari nella marina di Latina";
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 317 del 01.06.2005 ad oggetto "Leggi regionali 14/99 e 33/99. Linee guida per lo svolgimento di attività commerciali su aree del demanio marittimo";
VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
VISTA la nota prot. n. 8606 del 09.05.2007 del Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Roma, avente ad oggetto "Legge Finanziaria 2007 art. 1, comma 251, lettera e) – obbligo per i titolari delle concessioni balneari di consentire il libero, gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia", richiamante la nota prot. n. 9 del 02.01.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio di Gabinetto del Vice Presidente del Consiglio;
VISTA la L.R. 06 agosto 2007, n. 13, avente ad oggetto "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche".

O R D I N A
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio e il 30 Settembre.
Le attività delle strutture balneari devono iniziare improrogabilmente entro il 01 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre.
Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita per il corrente anno, dovrà essere assicurato il servizio di salvataggio nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento potrà rimanere aperto soltanto per elioterapia, e in tal caso dovrà attenersi alle disposizioni emanate dall’Autorità Marittima con propria Ordinanza.
La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni stabilimento balneare, nelle colonie marine, negli arenili in concessione e nelle spiagge attrezzate.
La balneazione è consentita dalle ore 9,00 alle ore 19,00 nel periodo 1 giugno – 10 settembre; per il successivo periodo 11 settembre – 30 settembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali.

ART. 2 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE
Sulle spiagge del territorio del Comune di Latina è vietato:

1.1 Lasciare natanti in sosta, qualora comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività balneare, fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio.
1.2 Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici – salvo quello di salvataggio o altro – la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità.
1.4 Campeggiare.
1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili.
1.6 Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché, nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
1.7 Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, purché muniti di brevetto, e i cani guida per i non vedenti.
1.8 Tenere ad alto volume radio, juke-box, cd player, mangianastri e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e nelle ore notturne.
1.9 Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza autorizzazione rilasciata da questo Comune.
1.10 Esercitare spettacoli pirotecnici senza autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.
1.11 Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.
1.12 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.
1.13 Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei.
1.14 Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione.
1.15 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.
1.16 Distendere o tinteggiare reti da pesca
1.17 Effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere.
Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è soggetto al preventivo nulla osta dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune.
L’esercizio delle attività commerciali, di cui al precedente comma, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. A tal fine, le relative istanze dovranno pervenire presso l’Ufficio Demanio Marittimo entro e non oltre il 30.06.2008.
Il Comune di Latina, per la corrente stagione balneare e nei limiti della spiaggia libera, può rilasciare autorizzazioni per manifestazioni sportive, turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro, nonché a soggetti in regime Onlus purché convenzionati con Enti pubblici o patrocinati da Enti Pubblici.
Il Comune di Latina, per la corrente stagione balneare, si riserva di individuare un tratto di arenile libero da riservare al pubblico uso, che può essere utilizzato per quelle attività sportive ricorrenti, ritenute tali da arrecare danni e molestie alle persone.
In particolare, la pratica del kitesurf è soggetta alle prescrizioni dettate dal Regolamento di disciplina del diporto nautico emanato dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, previa acquisizione da parte del richiedente – gestore di strutture destinate alla balneazione – del provvedimento di riserva dello spazio a terra, rilasciato dall’Amministrazione comunale, che dovrà, comunque, avere una superficie sufficiente ad evitare interferenze tra aree limitrofe e destinate a differenti utilizzazioni.

ART. 3 – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI
Le strutture balneari sono aperte al pubblico da non oltre le ore 9,00 e sino alle ore 19,00.
La balneazione è consentita dalle ore 9,00 alle ore 19,00 nel periodo 1 giugno – 10 settembre; per il successivo periodo 11 settembre – 30 settembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00 nei giorni festivi e dalle ore 11,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali.
I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione devono garantire il servizio di soccorso e assistenza bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma – Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.
I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono:
– Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni dell’Autorità Marittima;
– Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi;
– Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti alle persone, furti o incendi, in particolare, per quest’ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;
– Il concessionario dovrà, inoltre, curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell’area prevista nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell’arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell’orario destinato alla balneazione e non procuri danno alla vegetazione. Nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio;
– Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, anche tenuto conto della media estensione lineare del fronte-mare in concessione e delle caratteristiche morfologiche dell'arenile del Comune di Latina, dovrà essere rispettata una distanza minima di metri lineari 4,50 tra le file e di metri lineari 3,00 dall’asse di ogni singolo sostegno;
– Le zone del demanio marittimo assentite in concessione possono essere delimitate – fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l’utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;
– Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno altresì essere installati, previa comunicazione all’Amministrazione comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. E’ obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
– Nell’arco temporale compreso tra le ore 00:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.);
– I concessionari – gestori di strutture balneari – devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.
Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento della licenza di esercizio, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità, nonché agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06.08.2007, n. 13.
Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc..) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.
Presso ogni stabilimento balneare dovrà essere destinato al pronto soccorso un apposito locale.
I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria pubblica ovvero essere dotati di sistema di smaltimento conforme alle vigenti normative in materia. I Concessionari devono garantire l’accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia anche se non clienti dello stabilimento o dell’esercizio.
E' vietato l’uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia.
I servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.
E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine.
I concessionari possono, previa comunicazione al Comune, collocare nell’ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie, per la loro concreta fruibilità da parte dei cittadini – utenti, in materiale eco-compatibile, quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo. E’ obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.
I concessionari possono esercitare l’ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull’area in concessione, i concessionari dovranno richiedere apposita autorizzazione all’Ufficio comunale preposto e darne comunicazione agli Organi di Pubblica Sicurezza specificandone modalità e durata.
Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte (previ nulla osta, assentimenti e/o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza e inquinamento acustico) per eventi particolari, previa comunicazione al Comune, e comunque senza carattere di continuità e senza scopo autonomo di lucro.
È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto e deve essere sempre garantito il libero accesso all’arenile ed il passaggio sulla battigia.
I concessionari devono affiggere all’ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l’uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50 cm. x 70 cm., redatto in più lingue comunitarie, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.

ART. 4 – DIRITTO DI TRANSITO
I titolari di concessione devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il solo raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, e non potranno installare cancelli di chiusura sugli accessi al mare. La fascia dei 5 metri a ridosso della battigia deve essere sempre lasciata libera e destinata al libero transito, in modo da garantire anche le attività di assistenza e soccorso ai bagnanti.
I concessionari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, nonché sul lato mare, apposito cartello delle dimensioni di almeno 70 cm. x 50 cm, redatto in più lingue comunitarie, riportante la seguente dicitura: " L’accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito ".

ART. 5 – NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO
Ogni attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata dal Comune di Latina a norma delle vigenti disposizioni .
Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzata la locazione e/o il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all’esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale marittimo senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata da questo Comune.
I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare la locazione e/o il noleggio dell’ambito della concessione, dovranno inoltrare apposita comunicazione al Comune di Latina e richiedere l’autorizzazione all’Autorità Marittima competente, precisando la esatta localizzazione e superficie dell’area da individuarsi su apposito elaborato grafico.
ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
E' abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni richiamate dalle Ordinanze emanate dalla competente Capitaneria di Porto di Roma – Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e dell’articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL.
Gli Organi di vigilanza nonché gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Latina ed all’Albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.
IL DIRIGENTE dott.ssa Grazia De Simone
L'ASSESSORE – dott. Enrico Tiero

Una morte annunciata

IL GIORNO 5 GIUGNO 2008 ALLE ORE 10. (CIRCA) DEL MATTINO IN RIVIERA BUSINELLO A PADOVA E' AVVENUTO UN' INCIDENTE STRADALE, UNA MOTO CON A BORDO IL SIG. FRANCO ZAMBON DI ANNI 42, E' SCIVOLATA SULLA ROTAIA, L' INFORTUNATO E' STATO SOCCORSO E TRASPORTATO ALL' OSPEDALE ,DOVE I SANITARI HANNO CERCATO DI STRAPPARE ALLA MORTE IL MOTOCICLISTA, CON UN' OPERAZIONE CHIRURGICA ..MA ALLE ORE 13.15 DEL POMERIGGIO E' SOPRAVVENUTO IL DECESSO DEL ZAMBON ..PARE CHE DA NOTIZIE PERVENUTE DA ALCUNI GIORNALISTI SI SIA TRATTATO DEL PRIMO MORTO  A PADOVA CAUSATO DALLE  ROTAIE DEL METROBUS/TRAM (del tutto simile a quello che si dovrebbe realizzare a Latina).

N.B. ATTENDIAMO CHE SIANO PORTATE ALLA LUCE LE DINAMICHE DELL' INCIDENTE. LA RICOSTRUZIONE NELLE RIGHE SOPRASTANTI DEVE ESSERE CONSIDERATE CON BENEFICIO D' INVENTARIO POICHE' E' BASATA UNICAMENTE DA NOTIZIE CHE CI SONO DI VOLTA IN VOLTA PERVENUTE  NELLA  CONVULSA GIORNATA ODIERNA .SPERIAMO DOMANI 07 GIUGNO DI LEGGERE L' ESATTA DINAMICA DEL TRAGICO INCIDENTE DAI QUOTIDIANI LOCALI .  

P.S. AD OGGI 06 GIUGNO 2008 NON CI SONO NOTIZIE DELL' INCIDENTE SU NESSUN QUOTIDIANO DI PADOVA , E LA NOTIZIA E' STATA DATA NEL TG 3 DELLE 14.00 …2 SOLE PAROLE SONO STATE " SPESE " DAL TG 3 VENETO, SIAMO ALLIBITI PER COME E' STATO TRATTATO QUESTO INCIDENTE DAI MEDIA, NON SI RIESCE A CAPIRE COME MAI NON SIANO STATI AVVERTITI PER TEMPO GLI ORGANI DI STAMPA E LE TELEVISIONI  

FORMULIAMO LE NOSTRE PIU' SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI DEL SIG. FRANCO ZAMBON.

INOLTRE CHIEDIAMO UMILMENTE SCUSA AI FAMILIARI PER NON ESSERE RIUSCITI IN 4 ANNI DI DENUNCE E NONOSTANTE TUTTI I NOSTRI SFORZI A FARE IN MODO DI SALVARE LA VITA DI FRANCO.

CI CHIEDIAMO,… COME FARANNO I RESPONSABILI  DI QUESTA MORTE ANNUNCIATA A DORMIRE………… LE PROSSIME NOTTI ….SERENI, ACCANTO AI PROPRI CARI A  GUARDARSI ALLO SPECCHIO, A GUARDARE NEGLI OCCHI DELLA  PROPRIA MOGLIE E DEI PROPRI FIGLI ?

Gino De Pauli

Pres. Ass. Vittime Metrobus di Padova