Min. Lavoro: no alla stabilizzazione con contratto di lavoro intermittente
Il Direttore Generale della Direzione Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 25/I/0004081, rispondendo ad un quesito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, ha affermato che con l'introduzione dell'art. 1, comma 1210, della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), «il legislatore, con la previsione di un'apposita procedura di stabilizzazione dei contratti di collaborazione coordinati e continuativi anche a progetto, ha voluto introdurre un sistema atto a garantire, per un periodo minimo di 24 mesi, un'occupazione stabile a tale categoria di lavoratori. Nel caso di specie, il contratto di lavoro intermittente, pur riconducibile alla più ampia categoria dei contratti di lavoro subordinato, non reca in se una garanzia ex ante di un impiego duraturo in quanto il lavoratore potrebbe non essere mai chiamato dal proprio datore di lavoro. Tale circostanza determinerebbe, paradossalmente, una deminutio di tutela per lo stesso lavoratore anche ed a maggior ragione nelle ipotesi in cui non sia previsto, nel singolo contratto, un obbligo di risposta alla chiamata e, quindi, un conseguente diritto alla indennità di disponibilità».
Dal messaggio sopra indicato, rinvenibile all'indirizzo http://www.dplmodena.it/20-04-07stabchiamata.htm ,si evince in modo incontrovertibile come il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale interpreti, a proprio modo, le disposizioni di legge vigenti.
In vero, è da rilevare che nè il comma 1210 dell'art. 1 della Legge 269/96 (Legge Finanziaria 2007) né gli altri commi da esso richiamati trattano, evidenzino, o facciano semplicemente riferimento al contratto di lavoro intermittente (c.d. Job on call – lavoro a chiamata).
Effettivamente i vari commi non potrebbero mai associare la fattispecie del lavoro intermittente, che si basa sul principio della discontinuità della prestazione lavorativa prevista a partire dal R.D. 1955 del 1923 e dal successivo R.D. 2657 dello stesso anno, per cui esistono alcuni tipi di attività lavorative che per la loro particolarità non richiedono un impiego costante nel tempo.
Questo tipo di prestazione lavorativa è e rimane di carattere subordinato e mai può essere assimilata alle prestazioni lavorative parasubordinate (ad esempio "contratto a progetto").
Più che voler tutelare la stabilità del lavoro appare chiaro l'intento del Governo di voler, da un lato crearsi l'alibi per sanzionare quelle aziende che necessitano di ricorrere a questo genere di contratti, dall'altro di voler disattendere e cancellare senza esplicitazione il D.lgs. 276/03 attuativo della Legge 30/03 (c.d. Legge Biagi).
Dott. Giovanni Catania