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Multe “antiprostituzione”

Tale notizia, anche per il risalto pubblico ricevuto, mi pare meritevole di qualche approfondimento in più.

 In primis: appena due mesi fa la sesta sezione della Cassazione Civile, in accoglimento di un ricorso di un uomo che era stato sanzionato per aver violato l’ordinanza sindacale che proibiva di fermarsi con l’autoveicolo in prossimità di esercente il meretricio sulla via pubblica, ha dichiarato illegittima la norma contenuta nel pacchetto sicurezza del 2008 che consentiva ai sindaci di utilizzare poteri straordinari in materia, confermando in pratica quanto precedentemente stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2011. Secondo: nell’ordinanza si individuano e si elencano specificatamente le arterie latinensi oggetto del controllo “antimeretricio”, mentre dalle notizie stampa e provenienti altresì dal sito ufficiale del Comune di Latina si evince che Polizia Locale ha elevato sanzioni anche su strade al di fuori dell’ambito dell’ordinanza. Terzo: si legge in tale ordinanza che questa è emanata a decorre dal 15 settembre 2012 e sino al 15 dicembre 2012.Ora, sul sito del Comune di Latina e da alcune ricerche effettuate anche tramite l’interessamento di consiglieri comunali non risulterebbero sussistere agli atti ulteriori ordinanze a reintegro di tale divieto. Ciò comporterebbe un atteggiamento gravissimo da parte della Polizia Locale che avrebbe così provveduto ad elevare verbali basandosi praticamente sul nulla! Se ciò davvero corrispondesse a verità e sempre nella speranza che ciò sia dovuto ad un grosso difetto di comunicazione, dovremmo tutti domandarci: “Come è possibile che al giorno d’oggi possano accadere ancora questi fatti come se fossero normali? E’ mai possibile che chi dovrebbe far rispettare le leggi è il primo a trasgredirle così spudoratamente e impunemente? Lo stato di diritto vale anche per gli enti pubblici è solo materia per i semplici cittadini? C’è qualcuno nel nostro ordinamento a cui è demandato il compito di controllare e verificare l’operato delle P.A. oppure no?” D’altronde il sindaco non avrebbe potuto legittimamente reiterare una ordinanza con il medesimo contenuto potendosi escludere con ciò la presenza della contingibilità ed urgenza e venendo così meno il potere sindacale riconosciuto dall’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali come ha avuto modo di chiarire recentissimamente anche il TAR Lazio-Roma, sez. II con l’ordinanza 17.05.2012 n° 1731. Di tutta la questione, al di là del profilo amministrativo ed eventualmente penale c’è anche un importante profilo morale da tenere in considerazione: infatti sebbene ricorrano evidenti presupposti per l’opposizione i sanzionati non presenteranno alcun ricorso e anzi faranno di tutto per saldare immediatamente il salato costo della multa pari a ben 500 euro al fine di scongiurare conseguenze ancor più gravi, mentre l’amministrazione nel frattempo incassa zitta zitta a scapito dei malcapitati svariate migliaia di euro in breve tempo e senza rischio di contenziosi. 

C’è forse qualcun’altro interessato ad approfondire la questione?

 

Massimo.

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Nessuna risposta

  1. Salvatore ha detto:

      Massimo ha scritto:

    (…) i sanzionati non presenteranno alcun ricorso e anzi faranno di tutto per saldare immediatamente il salato costo della multa pari a ben 500 euro al fine di scongiurare conseguenze ancor più gravi, mentre l’amministrazione nel frattempo incassa zitta zitta a scapito dei malcapitati svariate migliaia di euro in breve tempo e senza rischio di contenziosi.

    Caro Massimo, hai centrato il problema! Nessuno (o quasi nessuno) farà ricorso, quindi chissenefrega della legalità! Hanno trovato una vacca da mungere? la mungono! Del resto i nostri malamministratori non hanno mai dimostrato di essere attenti a banali quisquiglie quali la legalità…

    Salvatore