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Acqua vietata a B.go Sabotino

 

COMU N E DI L A T I N A

S E T T O R E L L . P P . – S E R V I Z I O O O . P P . E P R O T E Z I O N E C I V I L E

Prot. N. 12272 del 3/2/2011

ORDINANZA n. 1 del 3/2/2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota dell’A.U.S.L. di Latina prot. 2563 del 1/2/2011 (prot. com.le 12214 del 2/2/2011) di segnalazione della verifica in data 21/1/2011 di superamento del valore massimo consentito del parametro arsenico (accertati 11 microgrammi/litro – valore massimo consentito 10 microgrammi/litro) del campione d’acqua prelevato dal fontanino pubblico sito in B.go Sabotino;

Vista la nota informativa dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di qualità dell’acqua destinata al consumo umano;

Dato atto che risulta opportuno provvedere con ogni urgenza a porre in essere tutte le misure cautelari del caso suggerite dalla stessa A.U.S.L., competente in materia, nella summenzionata nota prot. 2563 del 1/2/2011;

DISPONE

per l’area territoriale di B.go Sabotino

il DIVIETO

dell’uso dell’acqua dell’acquedotto per la reidratazione e ricostruzione degli alimenti;

del consumo dell’acqua dell’acquedotto da parte dei bambini di età inferiore a 3 anni e alle donne in gravidanza e puerperio;

dell’uso dell’acqua dell’acquedotto per le imprese alimentari dislocate in tale porzione di territorio allacciate alla rete comunale;

INVITA

il Gestore Acqualatina spa:

a predisporre un approvvigionamento alternativo con acqua potabile e con valori di arsenico nel limite di legge per gli utenti, con particolare attenzione alle scuole materno-infantili ed elementari, e per le imprese interessati;

ad attivare un monitoraggio dell’acqua di distribuzione della rete dell’acquedotto per le verifiche di tale parametro di arsenico;

ORDINA

a carico di vari soggetti ed enti, ciascuno per quanto di competenza:

che venga informata la popolazione interessata relativamente al superamento delle concentrazioni massime consentite del suddetto elemento;

che venga predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;

Ritenuto che tale ultima attività di informazione, prevista mediante opuscolo, per la necessaria sottesa tecnicità e professionalità, rientra nelle competenze delle strutture sanitarie nonché del gestore Acqualatina SPA, ciascuno per quanto di propria spettanza, e che sia opportuno che la divulgazione sia mirata in particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, e cioè bambini, anziani, donne in gravidanza e puerperio, persone affette da patologie pregresse;

Visto l’art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata informazione alla cittadinanza), non è comunicato l’avvio del procedimento;

Visto l’articolo 15 della Legge 24/2/1992 n. 225;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T. U leggi sull'ordinamento degli enti locali), articolo 54, comma 2;

In adempimento a quanto disposto dal Presidente della Regione Lazio con ordinanza n. Z0002/08 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 del 14/5/2008), alla nota prot. 108841 del 23/12/10 della Regione Lazio – Assessorato Ambiente – Direzione Regionale Ambiente ed in conformità a quanto stabilito dal D.I. M. del 15/4/2008 a firma del Ministro della salute e del Ministro dell’ambiente (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 13/5/2008);

INFORMA

le autorità competenti al fine di consentire l’attività di informazione alla popolazione sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare, con particolare riferimento alla predisposizione di un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;

la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell’acqua dell’acquedotto non è consigliato a soggetti di età inferiore ai 14 anni, a donne in stato di gravidanza e a persone in particolari condizioni di salute;

la popolazione, sempre in via precauzionale, che l’acqua dell’acquedotto può essere utilizzata per scopi igienico-sanitari, mentre non è consigliato l’utilizzo della stessa per altri scopi (irriguo, per cottura cibi, per infusioni, ecc.);

AVVERTE

La presente ordinanza è valida sino alla sua revoca che verrà disposta solo a seguito di apposita comunicazione relativa all’esito di analisi che comprovino la cessazione del superamento del parametro massimo consentito della sostanza arsenico nell’acqua dell’acquedotto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione di Latina, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034)) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Sede comunale, lì 3/2/2011

Il Dirigente

Dott. Ing. Gianfranco Defend

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GUIDO NARDONE

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