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L’IVA sulla tassa rifiuti non è dovuta, la Consulta boccia la TIA-ora i rimborsi

Come ormai molti sanno il 24 luglio scorso è stata deposistata la sentenza della Corte costituzionale n. 238 che ha dichiarato le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA (volgarmente chiamata tassa rifiuti) disciplinata dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 del tutto identiche ad un "tributo". La sua caratteristica che la rende non inquadrabile tra le entrate non tributarie (come hanno tentato i Comuni compreso quello di Latina di spacciarcela), ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima; quindi altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all'àmbito di applicazione dell'IVA…

Grazie all'ottimo lavoro di Mario Leone vi forniamo un modulo per richiedere il rimborso

Scarica con un click il fac-simile che può essere utilizzato per la richiesta di restituzione del mal tolto… 

http://www.sinistraunitalatina.it/notizie-territori/liva-tassa-rifiuti-non-dovuta-consulta-boccia-tia-ora-rimborsi-allegato-fac-simile

(…) Intanto sarà bene ricordare ancora una volta che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 (Presidente Amirante, relatore Gallo), pubblicata il 24 luglio 2009, ha messo la parola fine sulla diatriba se Tia (Tassa di igiene ambientale) e Tarsu (Tassa sull' asporto rifiuti solidi urbani) siano tributi o corrispettivi di un servizio, stabilendo una volta per tutte che è un tributo. L'imposizione dell'Iva (aliquota ridotta del 10%), quindi, è illegittima perché none ammissibile l'imposizione di una tassa su una tassa.Dunque si può chiedere il rimborso dell'IVAper gli ultimi dieci anni.Il comune o l'Alo (Ambito Territoriale Ottimale) a cui avete pagato la Tarsu hanno 90 giorni per rispondere alla vostra richiesta di rimborso. Se non rispondono vale il principio del «silenzio diniego». La richiesta di rimborso può essere presentata fino al 24 luglio 2011, ovviamente più si attende più slittano i termini di prescrizione. In pratica entro il 2009 si può chiedere il rimborso fino al 1999, dal 2010 si può risalire al 2000 e così via. Se l'Ente non riconosce la sentenza della Corte costituzionale e nega il rimborso, o non risponde, si può fare ricorso alla commissione tributaria provinciale, come singolo contribuente se il valore della causa risulti inferiore a 2.582,28 euro. Al di sopra di questa cifra è necessaria l'assistenza di un avvocato. Per il ricorso alla commissione ci sono 60 giorni di tempo dal momento in cui arriva la risposta -negativa dell'ente. (Il Mattino, pag. 8, 21 ottobre 2009).

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