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Carnevale – Ordinanza del Sindaco

Si pubblica il testo integrale dell’ordinanza, evidenziando che per i contravventori è prevista, fatta salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e/o penali concorrenti eventualmente accertati, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

che l’ormai imminente periodo del Carnevale ripropone, come per gli anni passati, non lievi problematiche derivanti dai comportamenti di taluni sconsiderati, i quali, muniti di uova, “bombolette spray”, estintori, buste, palloncini gonfiabili ed altri simili contenitori, lanciano sostanze imbrattanti contro persone o veicoli in transito sulla pubblica via, ovvero le spargono sulla sede stradale;

che tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica e fatta salva la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato, determinano sovente l’insorgere di concrete situazioni di pericolo per la incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale;

che l’art. 15 comma 1 Lett. “f” del D. Lgs. 30.4.1992 nr 285 fa divieto di “gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”, con la conseguente applicazione, al contravventore, della sanzione amministrativa da € 19,00 ad € 78,00 stabilita dal comma 3 dell’articolo citato;

che l’art. 14 del D. Lgs. 5.2.1997 nr 22 proibisce “l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo” con la conseguente applicazione, al contravventore, della sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 619,00 stabilita dall’art. 50 del D. Lgs. citato;

RITENUTO

necessario ed opportuno procedere, per la parte di competenza, alla adozione di provvedimenti urgenti che valgano, nella attuale situazione, a prevenire l’insorgenza di pericoli per l’incolumità dei cittadini;

VISTI:

l’art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 nr 267;
il D. Lgs. 30.4.1992 nr 285;
il D. Lgs. 5.2.1997 nr 22;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento di Polizia Urbana;

O R D I N A
che, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e sino al 20 febbraio 2007, sia fatto divieto a chiunque di gettare in luogo pubblico, ovvero lanciare contro passanti o veicoli in transito sulla pubblica via, sostanze imbrattanti o che possano recare danno alle persone, uova ed altri corpi contundenti, materiale di qualsiasi genere, nonché di portare, senza giustificato motivo, estintori, “bombolette spray”, buste, palloncini gonfiabili ed altri simili recipienti,

AVVERTE

che per la violazione delle disposizioni contenute nella presenza ordinanza è prevista, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 nr 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, fatta salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati;

R I C H I E D E

alla Polizia Municipale ed a chiunque spetti l’accertamento delle violazioni alle norme surrichiamate, di procedere nei confronti dei contravventori come per legge.

IL SINDACO
(On. Vincenzo ZACCHEO)

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