Pubblicita' Logo Il portale dei Quartieri Nascosa e Nuova Latina
Logo
Ciao!
Stai consultando il vecchio portale dei quartieri, dove sono archiviati i contenuti storici. Non potrai modificare rispondere o inviare nuove notizie qui, per farlo devi andare sull'attuale sito all'indirizzo
https://www.q4q5.it
Sei in: Latina e Provincia >> Demolizioni Immobili abusiviRegistrati per inviare messaggi

Feed RSS
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 29 »
Autore Discussione
fabiolino
Inviato il: 5/4/2007 7:19
Registrato: 23/3/2007
Da:
Messaggi: 10

su questo sono d'accordissimo con te.

la tutele delle isole pontine è risaputa in tutto ilmondo, così come molte delle isole sparse sul globo godono di tutele maggiori dap arte degli stati.

la non edificabilità di Ponza è nota a tutti, ed è sempre stato così anche per i residenti , dai tempi in cui gli imperatori ci andavano a fare il bagno. Su questo non ho nulla da dire, se non che la situazione è totalmente differente dal contesto di cui parliamo spesso ( tumuleti dune sabaudia....)

[Entra]
Stevejo
Inviato il: 7/4/2007 12:37
Registrato: 26/3/2007
Da: Latina
Messaggi: 542
Circa palazzo in costruzione appiccicato al centro l'estrella

Ciao a tutti,

 

tempo fa, sui giornali, avevo letto che era in corso una causa contro il palazzo in costruzione che hanno appiccicato al centro "l'estrella", in quanto si accusava la presunta irregolarità della costuzione, nel senso che non si doveva cotruire attaccato in quel modo, visto che compre le vetrine dei negozi.

 

Mi è venuto in mente xchè ieri ci sono passato vicino, e mi sono reso conto che dal centro l'estrella potresti saltare dentro il terrazzo dei futuri condomini al primo piano.

 

Ne sapete qualcosa? è vero quello che ho sentito?

 

un saluto a tutti,

stefano 

[Entra]
davide
Inviato il: 7/4/2007 12:45
Registrato: 18/10/2007
Da:
Messaggi: 1670
Re: Demolizioni Immobili abusivi

X Stevejo

Riguardo il palazzone Bianconi a 7 piani, effettivamente pare ci siano ricorsi al Tar... E' un mostro quel palazzo....

Cmq eccovi il depuratore di Foceverde con passo Genovesi come è oggi:

/modules/newbb/viewtopic.php

[Entra]
davide
Inviato il: 9/5/2007 15:18
Registrato: 18/10/2007
Da:
Messaggi: 1670
Re: Sentenze del Tar 2003, facciamole rispettare!

In questi giorni la giunta Zaccheo è impegnata ad inaugurare un parco a Via Egadi, su un'area di 2 ettari, dove fino a poco tempo fà vi erano costruzioni abusive. Bisogna andare avanti con le demolizioni, ad esempio sempre alla marina di Latina ci sono delle sentenze del Tar, che respingono il ricorso contro il comune, ritenendo giusto l'ordine di demolizione di alcuni manufatti, emesso dal comune nel 2000, e che non poteva rientrare nella sanatoria del 1994... Facciamo rispettare queste sentenze. Eccone 2 esempi:

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2003/TAR/Tar%20Latina%20-%202003%20n.675.html"margin: 0px 40px" class="MsoNormal" align="center">T.A.R. LAZIO Sez. di Latina del 29 luglio 2003, (Ud. 6 giugno 2003) Sentenza n. 675

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Anno 2003 Sezione staccata di Latina, composto dai seguenti magistrati:

DOTT. FRANCO BIANCHI PRESIDENTE  DOTT. SALVATORE RAPONI CONSIGLIERE DOTT. SANDRO AURELI CONSIGLIERE
 

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

sul ricorso n. 795 del 2001 proposto dai Sigg.ri Anna Giovanna Volpe e Fabio Pettirossi, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Cosentino e dall’avv. Luigi Lana, successivamente, con procura speciale anche, dagli avv.ti Giampiero Amorelli e Lucia Camporeale ed elettivamente domiciliati in Latina, via Umberto I°, n. 100 presso lo studio dell’avv. G. Colletta;
contro
il Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Manchisi ed elettivamente domiciliato in Latina, via Farini n. 2, presso l’Avvocatura Comunale;
per l'annullamento
-del provvedimento n.2000.45 del 28 novembre 2000, del Dirigente del Servizio Condono Edilizio del Comune di Latina, concernente reiezione domanda di condono edilizio n.A3049-A;
-dell’ordinanza di demolizione opere abusive del Dirigente del Servizio Condono Edilizio del Comune di Latina, n.13298/2891 del 14 dicembre 2000;
-verbale d’accertamento dell’inottemperanza ad ingiunzione di demolizione del Comune di Latina datato 10 aprile 2001;
-verbale d’immissione in possesso ed acquisizione immobile n.13598/2891 del 25 febbraio 2002;
-del nuovo rigetto della domanda di condono edilizio di cui all’atto del 17 marzo 2003 prot. n. 25440, adottato dal Comune di Latina.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Latina;
Viste le memorie depositate dalle parti in causa;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2003 il Consigliere Sandro Aureli;
Uditi, altresì, l'avv. G. Amorelli e L. Camporeale per i ricorrenti, e l’avv. C. Manchisi per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato al Comune di Latina in data 12 febbraio 2001 e depositato il successivo giorno 13 marzo, e con i successivi motivi aggiunti i sigg. Volpe Anna Giovanna e Pettirossi Fabio hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti edilizi riportati in epigrafe, relativi e conseguenti all’impugnata reiezione della domanda di condono edilizio presentata per la realizzazione di opere abusive in data 4 marzo 1995.


Al riguardo parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, oltre che con il ricorso principale anche con motivi aggiunti, sotto vari profili di violazione di legge ed in relazione a molteplici figure di eccesso di potere, tutti tesi a dimostrare, anche attraverso consulenza tecnica, l’avvenuta realizzazione dell’opera oggetto di essi in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, ovvero la mancanza di dimostrazione da parte del Comune di Latina del contrario, di quanto dagli stessi ricorrenti ritualmente dichiarato al riguardo.


Quest’ultimo con l’atto di costituzione e con le successive memorie illustrative e di replica si è opposto all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti anche sulla base della documentazione depositata.


Parte ricorrente a sua volta ha depositato memorie e documenti; in particolare la perizia stragiudiziale a firma dell’ing. Giuseppino Federico Fredda del 28 ottobre 2002 tesa a dar conto dell’esistenza delle opere abusive investite dai provvedimenti impugnati, all’epoca dell’aerofotogrammetrie effettuate nel dicembre 1994.


Parte ricorrente con i primi motivi aggiunti ha impugnato il verbale d’accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire del Comune di Latina datata il 10 aprile 2001.


Con successivi motivi aggiunti notificati il 26 aprile 2003 ha chiesto l’annullamento dell’atto del 17 marzo 2003 prot. n. 25440, con il quale, a seguito della sentenza istruttoria di questa Sezione n.37 del 18 gennaio 2002 con cui veniva disposto il riesame della domanda di condono dei ricorrenti alla luce di ulteriore lettura dei documenti già prodotti nonché di quelli di possibile successiva acquisizione, ha nuovamente rigettato la domanda di condono dei ricorrenti stessi.


All’udienza odierna le parti hanno ribadito le rispettive posizioni chiedendone l’accoglimento al Collegio, che si è riservato di decidere.


DIRITTO


I coniugi Anna Giovanna Volpe e Fabio Pettorossi hanno realizzato in via Isolabella n. 23 Località Marina di Latina, su un lotto di terreno esteso per mq. 965, acquistato il 21 ottobre 1993, catastalmente distinto al fg. 247, mappale 257 (ora per effetto di variazione di particella n.841) urbanisticamente insistente nella Sottozona A/31 del P.T.P. n.10 normato dall’art. 27 delle NTA dove è vietata ogni nuova costruzione anche a carattere precario, sottoposto ai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985 ed in particolare dell’art.139 e segg. del D. Lgs. 490 del 1999 “T.U. in materia di Beni Culturali e Ambientali”, in vigenza del D.M. 25 febbraio 1974 e del D.M. 21 settembre 1984 ex art. 1 della legge n.1497 del 1939, opere abusive consistenti in:


a) fabbricato per civile abitazione, della superficie totale di mq. 76,2;
b) locale annesso adibito a ripostiglio della superficie di mq. 4,41;
c) struttura (gazebo) con telaio metallico, infissa al suolo e coperta con una tenda parasole di plastica vinilica, della superficie di mq. 25,40.


In data 4 marzo 1995, la sig.ra Volpe Anna Giovanna presentava al Comune di Latina istanza di condono ex art. 39 della legge n. 724 del 1994, per ottenere la concessione in sanatoria del manufatto per civile abitazione.


In seguito presentava la documentazione integrativa e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove affermava di aver ultimato le opere entro la data del 31 dicembre 1993.


Sulla base dell’accertamento della P.M. di Latina del 10 marzo 1997 da cui risultava che le opere erano di recente realizzazione e dell’esame dell’ulteriore verifica della documentazione che i ricorrenti erano stati invitati a produrre dal Comune, quest’ultimo respingeva l’istanza di condono con il provvedimento di reiezione n. 2000.45 prot. n.104262 del 28 novembre 2000, avendo ritenuto la documentazione prodotta in origine e successivamente non sufficiente a confermare che l’opera fosse stata realizzata entro il termine di legge del 31 dicembre 1994.


Di qui seguivano i provvedimenti sanzionatori del Comune di Latina; l’ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusivamente eseguite n.13298/2891, prot. n. 109808, impugnata con ricorso originario; l’accertamento del Comando di P.M. in data 10 aprile 2001, dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, impugnato con i primi motivi aggiunti dinanzi alla sede di Roma di questo T.A.R.; l’immissione in possesso e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive.


Ad esito dell’udienza di merito del 22 novembre 2002 questo Collegio alla luce dei documenti in atti pronunciava la sentenza n. 37 del 2003 disponendo che il Dirigente del Servizio Condono Edilizio del Comune di Latina procedesse al riesame dell’istanza di concessione a sanatoria n. A73049 presentata dai ricorrenti, in contraddittorio con gli stessi, fissando alla data odierna la nuova udienza di discussione nel merito.


Il Comune ritenendo che nel corso nel contraddittorio con la parte ricorrente non erano emersi fatti diversi da quelli già conosciuti e che quindi essa parte non era stata in grado di dimostrare la realizzazione delle opere prima del 31 dicembre 1993 adottava la comunicazione prot. n. 25440 del 17 marzo 2003 rivolta alla sig.ra Volpe, impugnata con i secondi motivi aggiunti.


Emerge da quanto precede che il profilo giuridico con rilievo preminente ai fini del decidere, concerne la prova circa l’ultimazione dei lavori abusivi alla data del 31 dicembre 1993, dei quali l’interessato, sulla base della dichiarazione sostitutiva, abbia richiesto la sanatoria ai sensi dell’art.39 della legge n.724 del 1994.


Sul punto due sono gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa dai quali il Collegio non ritiene che nella fattispecie ci si possa discostare.


Per il primo: “Il richiedente la sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (ovvero art.39 della legge n.724 del 1994) deve fornire un principio di prova in ordine alla preesistenza del manufatto al 1 ottobre 1983 (ovvero 31 dicembre 1994), restando a carico dell'Amministrazione di controllare l'attendibilità dei dati forniti ed eventualmente di contrapporre le risultanze di proprie verifiche; pertanto, qualora non risulti alcun univoco ed oggettivo elemento da cui possa evincersi che le opere abusive sono state ultimate entro la data predetta, l'Amministrazione deve respingere la domanda di concessione in sanatoria e reprimere l'abuso. (Cons. Stato Sez.V n.748 - 10 febbraio 2000).


Per il secondo: “….. In sede d'esame di un'istanza di condono edilizio, è inidonea ……… la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal ricorrente a corredo dell'istanza stessa, non precludendo essa la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi in contrario e pervenire, quindi, a risultanze diverse, ………”. (T.A.R. Toscana Firenze n.819 - 10 maggio 2001).


Se dunque l’interessato in sede di presentazione della domanda di condono può a tenore dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, limitarsi alla dichiarazione sostitutiva circa la data di ultimazione delle opere abusive, ciò non di meno tale facilitazione procedimentale, rispetto a quanto previsto dall’art. 35 della legge n. 47 del 1985, non implica alcun passaggio al Comune dell’onere di fornire la prova dell’ultimazione dei lavori, in ipotesi in data successiva, a quella dichiarata dall’interessato.


Ad avviso del Collegio, la piena lettura dell’art. 31 e segg. della legge n. 47 del 1985 non ammette invero soluzione diversa da quella che porta a ritenere che l’Amministrazione ha soltanto il compito di verificare la veridicità dell’affermazione dell’interessato circa l’epoca di ultimazione dei lavori, avvalendosi delle circostanze di fatto già autonomamente accertate ovvero dell’insieme degli elementi emergenti dalla stessa domanda dell’interessato.


Ciò, essendo la data del 31 dicembre 1994, quella entro la quale le opere debbono essere ultimate, nonché quella che l’interessato stesso ha il dovere di dichiarare perché esse siano ex lege ammesse a sanatoria.


Vale a dire che essendo l’indicazione di detta data contenuto necessario e qualificante della domanda, come si ricava del resto dalla definizione di ultimazione delle opere accolta dalla stessa norma in esame (esecuzione del rustico e completamento della copertura in caso di opere abitabili), non può, in base al generale principio che chi afferma deve provare, che ricadere sull’interessato, e non sull’Amministrazione, l’onere di provare tale circostanza, al dì là di quanto soltanto dichiarato, ove insorga contestazione su di essa da parte dell’Amministrazione stessa.


A tal riguardo l’insussistenza del presupposto per conseguire la sanatoria non sembra contestabile sulla base degli atti prodotti da parte ricorrente.


Ed invero:

-la fattura n.65/1993 emessa il 4 dicembre 1993 dalla S.C.A. srl Sistemi Controlli Automazioni – di Isola del Liri, (doc. n.4a della memoria del Comune del 28.marzo 2001) non suffragata da altri elementi fiscali (bolle di accompagnamento, modalità di pagamento, etc…) non contiene indicazione alcuna né del tipo di materiali forniti, né dei servizi resi e se gli stessi siano stati effettivamente forniti ed eseguiti presso il manufatto abusivo in questione.


Oltretutto per la visura Camerale prodotta dal Comune (doc. del 15.05.2003) tale ditta è risultata avere un oggetto sociale senz’altro incompatibile con l’attività edilizia residenziale:
-Relazione tecnica a firma del geom. Mario Gatto pervenuta al Comune di Latina il 17 febbraio 2000, (doc. n. 6 memoria di costituzione del Comune), senza data, nulla indica circa l’epoca di realizzazione dei lavori abusivi;
-Relazione stragiudiziale dell’ing. Federico Giuseppino Fredda (doc. n. 1 depositato in data 30 ottobre 2002) dimostra la corrispondenza della particella catastale n. 841 con la soppressa particella n. 257, ove è situato l’immobile di cui trattasi e sussistenza del fabbricato oggetto della domanda di condono alla data dell’aerofotogrammetria n. 63 effettuata dalla S.A.R.A. Nistri s.r.l. il 27 dicembre 1994.


Ad avviso del Collegio detti descritti atti sia che li si consideri singolarmente che nel loro insieme, non dimostrano in alcun modo che l’abuso sia stato effettivamente compiuto entro la data del 31 dicembre 2003.


E non è senza rilievo aggiungere che l’atto pubblico d’acquisto del lotto di terreno di mq. 965, è stato redatto il 21 ottobre 1993, vale a dire solo due mesi prima del termine utile per condonare e non reca l’individuazione di alcuna struttura sulla predetta particella 841 (ex 257), né parte ricorrente ha minimamente documentato circostanze utili a dimostrare lo svolgimento di effettiva e confacente attività edilizia diretta all’innalzamento della struttura entro tale data, salvo quanto emerge dalla predetta fattura della cui inutilizzabilità s’è detto.


Né apporta un cambiamento al quadro sopra delineato il “ritrovamento” di una aerofotogrammetria in data ottobre del 1994, dalla quale si ricava la presenza di un manufatto sulla particella n. 841 del foglio 247, poiché al di là della considerazione del ruolo che il Comune di Latina avrebbe svolto al riguardo, l’aver provato che la struttura esistesse quasi dieci mesi dopo la data del 31 dicembre 1994, non può certo confermarne l’esistenza in tale ultima ed ampiamente anteriore, data.


Nessuna delle censure proposte con il ricorso ovvero con i motivi aggiunti merita quindi d’essere condivisa.


Il ricorso deve essere quindi respinto.


Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, Respinge ricorso in epigrafe.


Spese compensate.
Così deciso in Latina, in Camera di Consiglio, il 6 giugno 2003.

IL CONSIGLIERE EST.
-Dr. Sandro AURELI-
IL PRESIDENTE
-Dr. Franco BIANCHI-
Il Segretario


drmp
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 29/07/2003
(art. 55, L. 27.4.82 n. 186)
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Territorio – Edilizia e urbanistica - Sanatoria di abusi edilizi - Preesistenza del manufatto - Principio di prova ed elementi probatori – Incertezza sulla data di ultimazione delle opere - L’Amministrazione deve respingere la domanda di concessione in sanatoria e reprimere l'abuso. Il richiedente la sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (ovvero art.39 della legge n.724 del 1994) deve fornire un principio di prova in ordine alla preesistenza del manufatto al 1 ottobre 1983 (ovvero 31 dicembre 1994), restando a carico dell'Amministrazione di controllare l'attendibilità dei dati forniti ed eventualmente di contrapporre le risultanze di proprie verifiche; pertanto, qualora non risulti alcun univoco ed oggettivo elemento da cui possa evincersi che le opere abusive sono state ultimate entro la data predetta, l'Amministrazione deve respingere la domanda di concessione in sanatoria e reprimere l'abuso. (Cons. Stato Sez.V n.748 - 10 febbraio 2000). (In specie non sono state ritenute probatorie ai fini dell'accertamento della data di ultimazione delle opere, la fattura non suffragata da altri elementi fiscali (bolle di accompagnamento, modalità di pagamento, etc…), la relazione tecnica a firma del geom. M.G. pervenuta al Comune di Latina il 17 febbraio 2000, senza data, e nulla indicando circa l’epoca di realizzazione dei lavori abusivi ecc.). Pres. BIANCHI - Est. AURELI – Volpe e altri (avv.ti Cosentino e Lana) c. Comune di Latina (avv. Manchisi).T.A.R. LAZIO Sezione Staccata di Latina del 29 luglio 2003, (Ud. 6 giugno 2003) Sentenza n. 675.

2) Edilizia e urbanistica - Istanza di condono edilizio - Inidoneità della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal ricorrente a corredo dell'istanza – Elementi in contrario risultanti da verifiche dell’Amministrazione – Diniego - Legittimità. In sede d'esame di un'istanza di condono edilizio, è inidonea la dichiarazione sostitutiva di notorietà stessa, non precludendo essa la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi in contrario e pervenire, quindi, a risultanze diverse. (T.A.R. Toscana Firenze n.819 - 10 maggio 2001). Pres. BIANCHI - Est. AURELI – Volpe e altri (avv.ti Cosentino e Lana) c. Comune di Latina (avv. Manchisi).T.A.R. LAZIO Sezione Staccata di Latina del 29 luglio 2003, (Ud. 6 giugno 2003) Sentenza n. 675.

DAVIDE

[Entra]
davide
Inviato il: 9/5/2007 15:28
Registrato: 18/10/2007
Da:
Messaggi: 1670
Re: Sentenze del Tar 2003, facciamole rispettare!

T.A.R. LAZIO Sez. di Latina del 10 luglio 2003, (Ud. 23 maggio 2003) Sentenza n. 655.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Anno 2003 Sezione staccata di Latina, composto dai seguenti magistrati:

DOTT. FRANCO BIANCHI PRESIDENTE  DOTT. SALVATORE RAPONI CONSIGLIERE DOTT. SANDRO AURELI CONSIGLIERE
 

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

sui ricorsi n. 6 del 2001 e n. 426 del 2002 proposti dal Sig. Verrelli Sante, rappresentato e difeso dall’avv. Dandolo Ceci ed elettivamente domiciliato presso di lui in Latina, via Sezze, n. 10 (studio avv. A. Coletta);
contro
il Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Di Leginio e con lo stesso elettivamente domiciliato in Latina, via Farini, n. 2, presso l’Avvocatura Comunale;
per l' annullamento
a) ric. n. 6/2001: del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistico –Servizio Condono Edilizio del Comune di Latina, prot. n. 77845, concernente rigetto domanda di condono edilizio;
b) ric. n. 426/2002: dell’ordinanza di demolizione n.13613 del 14 marzo 2002, prot.n.27065, concernente ordine di demolizione di opere abusive.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Sindaco del Comune di Latina;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 maggio 2003 il Consigliere Sandro Aureli;
Uditi, altresì, l'avv.to Dandolo Ceci per il ricorrente, l’avv. Francesco Di Leginio per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 9 dicembre 2000 e depositato il successivo 4 gennaio il sig. Verrelli Sante ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale prot.77845 del 12 luglio 2000, con la quale l’Amministrazione Comunale ha disposto il rigetto della istanza di condono edilizio A/3795 del 3 marzo 1995 presentata dal medesimo per opere edilizie realizzate in assenza di concessione edilizie, in Latina, via Casilina Sud, ed acquisita al protocollo comunale n.30681 del 14 aprile 1995.


Al riguardo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.39 della legge n.724 del 1994, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza e falsità dei presupposti, sviamento ed errata ricostruzione dei fatti.


Insieme al ricorso sono stati depositati documenti.


Il Comune si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso anche sulla base della documentazione prodotta.


Con successivo ricorso notificato il 5 aprile 2002 e depositato il successivo giorno 10 il sig. Verrelli ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n.13613 del 14 marzo 2002 con la quale l’Amministrazione Comunale ha disposto la demolizione al medesimo, in qualità di esecutore delle opere edilizie e comproprietario, unitamente alla sig.ra Tinterri Tomassina, di un lotto di terreno, di opere edilizie abusivamente realizzate in Latina, via Casilina Sud, su lotto di terreno di mq.1.000 circa, distinto in catasto al foglio n.248 particella n. 846, e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi abusivamente alterato.


Al riguardo parte ricorrente deduce la violazione degli artt.4 e 7 terzo comma e 40 primo comma legge 28 febbraio 1985 n.47; eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza istruttoria e di presupposti.


Insieme al ricorso sono stati depositati documenti.


Il Comune di Latina si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso sulla base della documentazione depositata.


All’udienza odierna i ricorsi sono stati chiamati insieme, ed il Collegio sulla richiesta delle parti si è riservato di decidere.


DIRITTO


I due ricorsi in epigrafe possono essere riuniti ai fini di una decisione unica essendo palesemente connessi sia soggettivamente che oggettivamente.


Il Dirigente del Servizio Condono edilizio –Settore Urbanistica – del Comune di Latina ha rigettato con il provvedimento impugnato con il ricorso n.2 del 2001, la detta istanza di condono edilizio avente ad oggetto un fabbricato per civile abitazione con copertura a tetto presentata dal ricorrente perché “le opere sono state compiute dopo la data del 31/ 12/ 93”, e dunque oltre il termine di cui all’art.39 ,1° co, legge 724/94.


Onde trattasi di istanza “dolosamente infedele” nonostante l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del ricorrente.


L’accertamento che l’epoca di costruzione dell’opera è posteriore al 31 dicembre 1993 è stato dal Comune basato su quattro elementi:
a) sul verbale della P.M. del 27 aprile 1995, attestante –che alla data del 6 aprile 1995 la costruzione dell’abitazione era in corso;
b) sulla dichiarazione in pari data del custode giudiziario, sig. Gratis Giuseppe, secondo cui i lavori inerenti la casa erano stati iniziati “da pochi giorni”;
c) sul contenuto dell’atto notarile d’acquisto del terreno stipulato davanti al Notaio Angelo salvi di Anagni con Rogito Rep.n.32076 del 12 gennaio 1995, in cui si da atto dell’acquisto del solo terreno con destinazione urbanistica a verde pubblico, sul quale nessun immobile risultava realizzato;
d) sulle “foto aree disponibili” (volo effettuato in data 12 ottobre 1994) da cui si evince che a tale data non esisteva alcun manufatto sul sito in esame.


Il ricorrente a ciò replica che sin dall’ottobre del 1993 sull’area era stata realizzata, completa di copertura, una struttura, senza infissi e senza tramezzature esterne.


Nell’anno gennaio primi di febbraio del 1995 tale struttura nel frattempo (1994) abbattuta dagli agenti atmosferici è stata fedelmente ricostruita in muratura.


La costruzione in muratura quindi deve essere considerata un tutt’uno con la precedente identica costruzione in legno del 1993 e quindi sanabile ex lege 724 del 1994.Senonchè il ricorrente non fornisce alcuna prova che non solo sia in grado di confutare gli elementi acquisiti dal Comune, ma neppure di collocare in maniera non inequivocabile le opere edilizie de quo entro la data del 31 dicembre 1993.


Al riguardo non può non essere qui richiamato, atteso il suo preminente valore probatorio, l’accertamento emergente dalla sentenza del giudice penale d’Appello investito del reato di costruzione abusiva ascritto al ricorrente (sentenza in atti 7826/2001).


Il giudice penale ribadisce quanto accertato in primo grado, vale a dire che “le due dichiarazioni sostitutive di notorietà con le quali attestava agli uffici comunali di avere realizzato l’opera abusiva prima del 31.12.1993 sono attestazione mendace in quanto contrastante con i rilievi aereofotogrammetrici della zona relativi all’anno 1994, rilievi che escludono anche la presenza di un manufatto in legno preesistente, e con le dichiarazioni contraddittorie rese dai testi dell’appellante (il ricorrente) esaminati nel giudizio di primo grado,…. dalle dichiarazioni ammissive rese da Verdelli Sante il quale ha riconosciuto di aver realizzato l’opera in muratura nel 1995 e …..dall’atto pubblico di compravendita (stipulato dal notaio A. Salvi di Anagni nel rogito stilato il 12 .1.1995) del predetto terreno su cui si sarebbe edificata l’opera abusiva da parte dell’appellante senza che si faccia menzione dell’esistenza del manufatto che si assume all’epoca fosse stato realizzato ;infine sul rilievo che la denuncia di furto di materiale edile dal cantiere dell’appellante presentata l’11.7.1995 è avvenuta successivamente all’accertamento dell’asportazione del materiale edile sottoposto a sequestro verificato dai verbalizzanti in data 2.6.1995 e come evidenziato dai testi dell’appellante esaminati nel corso del giudizio di primo grado”.


Alla luce di quanto precede al Collegio non resta che ribadire che “il richiedente il condono edilizi ha “l’onere di fornire un principio di prova in ordine alla preesistenza delle opere alla data del 31.12.1993 (Cons. Stato , Sez. IV, 10.01.2000 n.100), restando a carico dell’Amministrazione il controllo sull’attendibilità dei dati forniti ed eventualmente la contrapposizione delle risultanze di proprie verifiche (Cons. Stato Sez.V 12 10.1999).
Nella specie non solo il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova non mendace in ordine alla preesistenza delle opere alla data del 31.12.1993, ma le verifiche effettuate al riguardo autonomamente dall’Amministrazione Comunale hanno ricevuto l’avallo dell’accertamento effettuato in sede penale.


Il ricorso n.6 del 2001 deve essere quindi respinto.


Stessa sorte deve esser e riservata al ricorso n.426 del 2002.


Ivi il ricorrente riprende le censure già sviluppate nel ricorso proposto per l’annullamento dell’esaminato rigetto della domanda di condono edilizio , dolendosi del fatto che l’amministrazione ha adottato il provvedimento sanzionatorio della demolizione nonostante all’epoca fosse sub judice, sia in sede amministrativa che penale, il presupposto della sanzione stessa.


Sennonché quanto argomentato in ordina al ricorso n.6 del 2001, rende del tutto inconsistente tale doglianza.


Resta solo da aggiungere che l’assegnazione del termine di 15 giorni per effettuare la demolizione non viola neppure l’art.7 della legge n.47 del 1985 dove è stabilito il diverso e più ampio termine di novanta giorni.


Tale ultimo termine invero è stabilito per l’interessato al fine di evitare gli oneri derivanti dalla demolizione d’ufficio nonché l’acquisizione gratuita del sedime su cui l’abuso è stato realizzato oltre alle c.d. pertinenze urbanistiche.


Ma è anche rivolto all’Amministrazione fungendo da sbarramento a che detti effetti maturino prima dei novanta giorni stabiliti, con i conseguenti oneri a carico dell’interessato.


Onde attesa la dispiegata funzione, non può che ritenersi irrilevante l’indicazione nel provvedimento demolitorio di un termine inferiore ai novanta giorni, se in concreto esso, come nella fattispecie, è stato osservato essendo certo che ad oggi l’Amministrazione comunale non ha né proceduto alla demolizione d’ufficio, né acquisito formalmente l’area e le sue pertinenze.


Entrambi i ricorsi qui riuniti debbo quindi essere respinti.


Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, Riunisce e respinge i ricorsi in epigrafe.
Spese compensate.


Così deciso in Latina, alla Camera di Consiglio, il 23 maggio 2003.
IL CONSIGLIERE EST.
-Dr. Sandro AURELI-
IL PRESIDENTE
-Dr. Franco BIANCHI-


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 10/07/2003
(art. 55, L. 27.4.82 n. 186)
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA


 

M A S S I M E

 

Sentenza per esteso

 

1) Urbanistica - Condono edilizio - Istanza “dolosamente infedele” – Diniego - Controllo dell’Amministrazione sull’attendibilità dei dati forniti – Obbligo. Il richiedente il condono edilizio ha “l’onere di fornire un principio di prova in ordine alla preesistenza delle opere alla data utile al condono (Cons. Stato , Sez. IV, 10.01.2000 n.100), restando a carico dell’Amministrazione il controllo sull’attendibilità dei dati forniti ed eventualmente la contrapposizione delle risultanze di proprie verifiche (Cons. Stato Sez.V 12 10.1999). Pres. BIANCHI - Est. AURELI – Verrelli (avv. Ceci) c. Comune di Latina (avv. Di Leginio).T.A.R. LAZIO Sezione Staccata di Latina del 10 luglio 2003, (Ud. 23 maggio 2003) Sentenza n. 655.

2) Urbanistica - Condono edilizio – Ordine di demolizione – Termine – Disciplina - Demolizione d’ufficio - Acquisizione gratuita del sedime. L’assegnazione del termine di 15 giorni per effettuare la demolizione non viola neppure l’art.7 della legge n.47 del 1985 dove è stabilito il diverso e più ampio termine di novanta giorni. Tale ultimo termine invero è stabilito per l’interessato al fine di evitare gli oneri derivanti dalla demolizione d’ufficio nonché l’acquisizione gratuita del sedime su cui l’abuso è stato realizzato oltre alle c.d. pertinenze urbanistiche. Ma è anche rivolto all’Amministrazione fungendo da sbarramento a che detti effetti maturino prima dei novanta giorni stabiliti, con i conseguenti oneri a carico dell’interessato. Onde attesa la dispiegata funzione, non può che ritenersi irrilevante l’indicazione nel provvedimento demolitorio di un termine inferiore ai novanta giorni, se in concreto esso, come nella fattispecie, è stato osservato essendo certo che ad oggi l’Amministrazione comunale non ha né proceduto alla demolizione d’ufficio, né acquisito formalmente l’area e le sue pertinenze. Pres. BIANCHI - Est. AURELI – Verrelli (avv. Ceci) c. Comune di Latina (avv. Di Leginio).T.A.R. LAZIO Sezione Staccata di Latina del 10 luglio 2003, (Ud. 23 maggio 2003) Sentenza n. 655.

DAVIDE

[Entra]
davide
Inviato il: 10/5/2007 20:06
Registrato: 18/10/2007
Da:
Messaggi: 1670

Finalmente dopo 30 anni viene posta la parola fine ad uno dei maggiori scandali edilizi della provincia di Latina. La lottizazzione abusiva dell'Isola dei Ciurli a Fondi, è stata definitivamente confiscata, come ha stabilito la Corte di Cassazione. Nel 2004 in appello il Tribunale di Terracina aveva condannato il costruttore a pagare 40.000 mila euro. Ora vanno al più presto demoliti quei 21 scheletri di cemento armato. Tra l'altro l'Isola dei Ciruli è uno degli eco-mostri nazionali messi nella lista di Legambiente, che vanno assolutamente buttati giù. Grazie procuratore Mancini per la sua lotta contro l'abusivismo. Ma ora si inizi finalmente a demolire gli abusi a Latina, Sabaudia, Monte S.Biagio, Terracina e Minturno. Faccia sparire quei 1000 immobili che hanno sentenza definitiva di demolizione.

http://www.provincialatina.tv/news/dett.aspx?id=12591

Definitiva la confisca dell'Isola dei Ciurli

immagine notizia Fondi (10/05/2007) - E' definitiva la confisca della lottizzazione abusiva nota come "Isola dei Ciurli" sul litorale di Fondi, nel sud della provincia di Latina.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rigettando il ricorso dei proprietari contro la sentenza di appello che già confermato la correttezza del provvedimento della Procura di Latina.
La vicenda "Isola dei Ciurli", iniziata nel 1968 e oggetto di una convenzione con il Comune del 1999 che di fatto
"sanava" l'abuso commesso con la realizzazione di 21 immobili, vede così la parola fine.
Di recente, prima Legambiente, quindi la Regione Lazio, hanno sollecitato di procedere comunque con l'abbattimento degli scheletri di cemento nella piana di Fondi.
La Regione stessa a ottobre dello scorso anno ha chiesto di annullare la convenzione e di procedere alla demolizione di quella che si ritiene "una lottizzazione materiale, attuata con esecuzione di opere edilizie assentite da un piano di lottizzazione palesemente illegittimo"

DAVIDE

[Entra]
davide
Inviato il: 15/5/2007 15:39
Registrato: 18/10/2007
Da:
Messaggi: 1670

BASTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BASTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E' DI OGGI LA NOTIZIA CHE HANNO SEQUESTRATO 3 MANUFATTI DENTRO IL PARCO DEL CIRCEO! UN CAPANNONE DI 90 MQ A MOLELLA, E 2 MANUFATTI DENTRO UN BOSCO!

MANNAGGIA LA PUPAZZA! PROCURATORE MANCINI E COMMISSARIO REPPUCCI VI VOLETE SVEGLIARE? QUANDO FATE DEMOLIRE QUESTI ED ALTRI ABUSI? CHE SI ASPETTA A RADERE AL SUOLO I NUCLEI ABUSIVI DI PALAZZO E MOLELLA? ALTRO CHE VARIANTE DI RECUPERO!

QUANTO SI ESPROPRIERANNO I TERRENI PRIVATI CHE RIENTRANO NEL PERIMETRO DEL PARCO, UNA VOLTA PER TUTTE, PER EVITARE PER SEMPRE QUESTI SCEMPI?

DAVIDE

[Entra]
davide
Inviato il: 16/5/2007 14:31
Registrato: 18/10/2007
Da:
Messaggi: 1670
Re: Sequestrata la villa del sopraintendente Affanni a Ponza. Ora demoliamola!

http://www.ilmessaggero.it/view.php"http://www.ilmessaggero.it/home_page.php">



Mercoledì 16 Maggio 2007 Chiudi chiudi finestra

di ALDO CEPPARULO

Sequestrata, sigillata e finanche perquisita dagli investigatori della Forestale. E’ guerra totale al più macroscopico caso di abusivismo di lusso a Ponza. Una grotta incastonata nella collina dei “Tre venti” nella quale è sbocciato un lussuoso loft. La casa-villa che nella zona hanno ribattezzato la “Grotta del soprintendente” ieri mattina è stata sigillata dagli investigatori del Nipaf della Forestale. Perché “Grotta del soprintendente”? Perché a realizzarla sono stati proprio la soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio, architetto Anna Maria Affanni, con il marito (anche lui architetto) Alessandro De Falco. I sigilli scaturiscono dall’ordinanza del gip, Claudia Dentato, che ha accolto la richiesta dal procuratore capo di Latina, Giuseppe Mancini. Con il Nipaf anche militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Formia. In casa sequestrata anche documentazione definita “interessante” che si aggiunge alle decine di faldoni requisiti mesi fa nell'ufficio Urbanistica del Comune: si trattava di atti, autorizzazioni, progetti relativi alla grotta che l'architetto Affanni e il consorte acquistarono sul finire degli Anni 90. Poi il via a una serie di lavori che della grotta hanno lasciato solo un labile ricordo trasformandola il un delizioso appartamento con panorama mozzafiato. Un reato plateale commesso da chi, la soprintendente Affanni, il territorio dovrebbe salvaguardarlo e tutelarlo. Il 27 gennaio scorso, a seguito delle prime notizie sul grave scempio, la Uil-Beni e attività culturali, per bocca del segretario Gianfranco Cerasoli, chiese al ministro Rutelli la sospensione della soprintendente Affanni. L’inchiesta sulla “Grotta del soprintendente” vede indagate sei persone: oltre alla Affanni e al marito, anche i due figli (Leonardo e Gianlorenzo, 28 e 25 anni) ai quali è stata donata la villa, il costruttore e il direttore dei lavori, entrambi ponzesi

DAVIDE

[Entra]
davide
Inviato il: 16/5/2007 14:35
Registrato: 18/10/2007
Da:
Messaggi: 1670
Re: Isola dei Ciruli, panico in Forza Italia
Mercoledì 16 Maggio 2007 Chiudi chiudi finestra
di GAETANO CARNEVALE

L’assessore all’urbanistica della Regione Massimo Pompili, le associazioni ambientaliste come Legambiente e Wwf sono stati chiarissimi: abbattere subito. Stesso discorso da parte dei non pochi cittadini onesti che si sono battuti fin dal suo nascere contro la prepotente illegalità dell’agglomerato di cemento noto come “Isola dei Ciurli”, i quali chiedono l’immediato abbattimento dell’ecomostro, che si trova sulla via Flacca ormai da quasi quarant’anni. L’amministrazione comunale di centrodestra di Fondi, invece, sembra voglia ritardare, se non superare, la sentenza della terza sezione della Cassazione che, giorni fa, ha disposto «la confisca definitiva dei 21 villini della lottizzazione abusiva». I governanti di Palazzo San Francesco dovrebbero dar seguito alla sentenza con i provvedimenti di acquisizione e di registrazione della proprietà al Comune di Fondi, quindi procedere con la demolizione. I segnali di contrarietà alla sentenza della Cassazione, però, sono tanti e nemmeno troppo velati da parte dell’amministrazione. Intanto c’è da registrare una dichiarazione del sindaco Luigi Parisella il quale afferma che prima di eseguire la sentenza della Cassazione vuole «leggerne le motivazioni».
Sembra un modo come un altro, a dire il vero, per trovare qualche italico appiglio per vanificare un dettame fin troppo chiaro e definitivo. Non ci saranno altri appelli, la Cassazione ha confermato la correttezza delle procedure adottate finora dalla magistratura e occorre procedere con l’abbattimento.
La notizia della sentenza, comunque, ha gettato nel panico il partito dominante della città, Forza Italia. Nessuno parla apertamente, ma i mugugni sono fin troppo sonori. E più che un mugugno potrebbero essere le dimissioni da presidente della commissione comunale dell’urbanistica, Luigi Matteoli. Nella convocazione di giovedì 10 scorso all’ordine del giorno figuravano due punti: l’elezione del nuovo presidente e la questione proprio dell’“Isola dei Ciurli”.
Il consigliere dell’Ulivo Massimo Di Fazio afferma che «la commissione urbanistica intendeva procedere alla perimetrazione del nucleo abusivo ricorrendo ad una legge degli anni ‘80». Ovviamente nella cartella distribuita ai membri della commissione urbanistica «non si è trovata traccia di alcun documento per l’eventuale discussione». L’arrivo della sentenza della Cassazione ha determinato anche il rinvio a nuova data della seduta. Dall’ex presidente, nonché, consigliere provinciale da due legislature, Luigi Matteoli non viene alcuna spiegazione alle sue dimissioni. Solo qualche sfogo personale con qualche “amico” consigliere. Sfoghi che vengono redarguiti severamente dall’alto, come è successo in questi giorni ad un altro esponente forzista della maggioranza amministrativa.

DAVIDE

[Entra] davide
Inviato il: 24/5/2007 18:33
Registrato: 18/10/2007
Da:
Messaggi: 1670
Re: Pantano arenile, demoliranno qualcosa a giugno....

Latina Oggi ci informa che il 14 Giugno prenderà il via la demolizione di alcune costruzioni abusiva a Minturno, nella zona costiera di Pantano Arenile, dove c'è un abusivismo da far paura... Cmq che #CENSURA#, quanto è lenta la giustizia italiana...

Procuratore capo si sbrighi, cominci a demolire a Cisterna, Doganella, Cori, dove l'abusivimo è ormani imperante.... Faccia sentire a questi delinquenti la forza delle ruspe!!!

Pensate gli italiani stanno aiutando gli afgani a riformare la loro giustizia.. Ma vi rendete conto? Degli asini come noi che dicono agli afgani come fare per non avere giustizia. Loro erano tanto abituati alla efficiente legge del taglione, e noi andiamo ad insegnargli l'impunità, ma che schifo!

DAVIDE

P.S. Vedo che molti leggono questo post, ma non commentono... Tutti abusivi siete? State tutti tremando che possa toccare la vostra ora??

[Entra] « 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 29 »
Registrati per inviare messaggi
 

< Ritorna alla home page del portale

Stampa Versione Stampabile (Stampa)

Contatore :: Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS 1.2