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Stevejo
Inviato il: 12/5/2007 10:08
Registrato: 26/3/2007
Da: Latina
Messaggi: 542
Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)

Ciao a tutti,

oggi 12 Maggio, su latina oggi, ho letto della presentazione del nuovo programma di zaccheo. Mi ha fatto ridere (per non dire piangere) la contaddizione insita in una sua frase, riportata dal quotidiano, quando accusa un'altro candidato (cirilli) SUL TEMA DELL'URBANISTICA: "C'è qualcuno che propone idee vecchie, legate a vecchie concezioni urbanistiche superate dai fatti. Noi andremo avanti, come fatto fino ad oggi perchè stiamo dando un'idea vera di città". A parte il fatto che sull'andare avanti in questo modo c'è poco da ridere , ma questa frase entra in contraddizione con il fatto che lui stesso (ha dichiarato, leggendo i giornali) non ha in programma di fare un nuovo Prg, bensì di andare avanti a colpi di "Varianti straordinarie di Piano regolatore"...DEL VECCHIO PIANO REGOLATORE!!!.

Allora, mi chiedo, dov'è la novità, la genialità delle idee di zaccheo? Forse queste idee nuove possono essere insite in un vecchio piano regolatore? Oppure si riferisce alll'andare avanti a "Varianti di Prg"? Chissà in effetti sicuramente è un modo di fare "URBANISTICA CREATIVA LA SUA"...creativa x chi, poi, questo è un'altro discorso.

E all'accusare di idee vecchie i candidati a sindaco, a che si riferisce? Forse alla volontà di fare, finalmente, un nuovo Prg, che non preveda e permetta più le solite varianti, che non mi pare vadano favore dei cittadini?

Che poi, leggendo il programma del 2002, 5 anni fa lui stesso diceva della necessità di fare un nuovo Prg (che tra l'altro aveva in programma di fare e che non ha fatto!!). E allora??? in 5 anni non c'è + bisogno? Va tutto bene? Bene x chi?

A questo proposito, ieri, passando per Via Milazzo (All'angolo con Via Lepanto), ho visto una zona recintata, con il cartellone di un nuovo palazzo che dovrà essere costruito in quel terreno (piccolissimo). Peccato che attaccato a quel terreno (sempre su via milazzo) sorge già (da sempre) una casa a 3 piani, con finestre che danno proprio sul terreno in cui si dovrà costruire questo palazzo.

Il codice civile, in materia di urbanistica, prevede che in questo caso (ossia in presenza di finestre) il nuovo palazzo debba tenersi a una distanza, dal palazzo già esistente con le finestre, pari all'altezza del nuovo palazzo stesso. Questo, ovviamente, per evitare che il nuovo palazzo vada a "chiudere" alla luce le finestre del palazzo già esistente, e quindi per far rispettare i diritti acquisiti dei proprietari degli appartamenti del palazzo già esistente.

Il cartellone con l'immagine del palazzo che dovrà essere costruito, fa vedere ampio spazio tra il nuovo palazzo e il vecchio. Ma passando di là mi pare evidente che rispettando le prescrizioni del codice civile (ossia di mantenere una distanza di almeno 10 metri tra i 2 palazzi, visto che il nuovo palazzo è di 3-4 piani),  considerando che il terreno in cui sorgerà il nuovo palazzo è molto piccolo, di fatto non mi pare ci possa essere abbastanza spazio per costruire un palazzo...o almeno non quel palazzo così com'è sul cartellone. 

Allora delle 2 l'una: o il palazzo che si costruirà lì è + piccolo di come appare sul cartellone (ma molto, molto + piccolo...e + basso), oppure i condomini del palazzo già esistente si vedranno di fatto "chiudere le finestre" dal nuovo palazzo, così come è successo per il nuovo palazzo costruito al centro L'Estrella.


Boh, lì secondo me un palazzo come quello sul cartellone non ci entra, se contemporaneamente VERAMENTE si lasceranno almeno 10 metri tra i due palazzi

Magari, se ci passate, date un'occhiata, e dite cosa ne pensate (e poi mi dicono che non serve un uovo piano regolatore).

un saluto a tutti,

stefano

P.S. Su Latina Oggi, stesso articolo, si legge anche che Riccardo Pedrizzi, AN, ha accusato Mansutti di voler chiudere le municipalizzate...peccato che, sullolo stesso Latina Oggi, si legge che Pedrizzi è il presidente di una di queste municipalizzate...conflitto di interessi? 

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davide
Inviato il: 12/5/2007 21:17
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Da:
Messaggi: 1670
Re: Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)

Riguardo Via Milazzo, dento la proprietà Mattioli, che si trova tra l'asilo e i vigili del fuoco sorgerà, pare quasi attaccato al confine con la caserma, un palazzo di Nasso. Non si sanno i piani, perchè non c'è l'immagine, ma credo che avrà 4 piani come quello di fronte (sempre di Nasso costruito diversi anni fà). La proprietà Mattioli andava salvaguardata, andava ristrutturato solo l'edificio storico (che è stato ristrutturato in malo modo, di colore giallo), come riportato tra l'altro anche nel PRG di Cervellati. Il resto dell'area doveva diventare verde privato. Invece hanno voluto dare cubatura anche alla proprietà Mattioli....

Il palazzo che dici tu non ho capito bene dove sarebbe, visto che non mi pare che su Via Milazzo vi siano lotti liberi, a parte questo della proprietà Mattioli...

DAVIDE

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Stevejo
Inviato il: 13/5/2007 21:32
Registrato: 26/3/2007
Da: Latina
Messaggi: 542
Re: Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)
Il palazzo che dici tu non ho capito bene dove sarebbe, visto che non mi pare che su Via Milazzo vi siano lotti liberi, a parte questo della proprietà Mattioli... 

 

Dunque: andando su via milazzo, dai vigili del fuoco verso il semaforo con via g.matteotti, lo vedi sulla destra, all'angolo con la traversa (a senso unico a uscire su via milazzo) di via Lepanto (via lepanto è l'ultima traversa che incontri prima del semaforo). E' recintato da poche settimane, e il cartellone è visibile percorrendo via milazzo.

Hai ragione nel dire che non ci sono lotti liberi...infatti quello non riesco a definirlo un lotto di terreno edificabile...e infatti non riesco a capire come possano costruirci un palazzo di 3 piani.

Per la tua segnalazione...è molto molto triste sapere questa cosa...ma purtroppo ormai non riesco più a meravigliarmi...è sotto l'occhio di tutti cosa succede a Latina...purtroppo. Questo sarà solo l'ennesimo caso di "Edilizia Creativa" di questa amministrazione....è triste...ma è così. 

Però non bisogna arrendersi, secondo me, ed è bene parlare pubblicamente di queste cose (e, Davide, hai fatto benissimo a segnalarlo)...almeno i cittadini le sapranno prima di trovarsi davanti al fatto compiuto.

Proporrei di mettere anzi un canale del forum apposito, in cui gli utenti possano far conoscere, agli altri forumisti, altri casi simili di cui sono venuti a conoscenza...per far si che cose del genere, se avvengono, siano subito sotto gli occhi di tutti.

Ecco perchè, in un'altro post, diceevo che le amministrazioni si dovrebbero mettere on-line le "Varianti straordinarie di Piano regolatore", facendo si che diventino definitive solo 60 giorni dopo la loro pubblicazione su internet. Così la gente verrebbe a conoscenza subito di queste varianti, le potrebbe controllare ed eventualmente farvi opposizione nei tempi previsti dalla legge. 

Un saluto a tutti,

stefano 

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davide
Inviato il: 17/5/2007 18:56
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Da:
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Re: Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)
Oggi sono passato su Via Milazzo e ho visto il cantiere alla fine di Via Lepanto, che tra l'altro occupa anche il marciapiede, rendendo difficoltoso il transito su Via Milazzo. Devo dire che mi sembra che in quel lotto all'angolo c'era un fabbricato, mi pare di aver visto nel cantiere segni di demolizione. Cmq sia è una palazzina a 3 piani, mentre tutte quelle vicino (anche le nuove case a tetto a pochi metri, sempre su Via Lepanto) sono a 2 piani.
Effettivamente non ci sarà spazio neanche per un giardino.
Cmq adesso controllo con le foto aree di Virtual Earth, che mi ha fornito Enrico...

Riguardo invece la proprietà Mattioli, il cantiere è fermo, ci sono sterpaglie, e il tabellone in legno in cui c'era la palazzina Nasso, ora ci sono manifesti "Io stò con te"...

DAVIDE
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Anonimo
Inviato il: 18/5/2007 6:28
Re: Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)

Sul sito

http://www.malamministrazione.it/index_file/files/programma2002.doc

c'è il programma del 2002 del sindaco uscente non dico nulla solo fate il raffronto su quanto è stato scritto allora, quanto è scritto oggi e quante delle cose PROMESSE sono state realizzate.

 

 

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Stevejo
Inviato il: 18/5/2007 18:58
Registrato: 26/3/2007
Da: Latina
Messaggi: 542
Re: Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)

Grande Davide ...vedi se riesci a calcolare le misure del terreno disponibile per la costruzione. Calcolando che il palazzo è di 3 piani e che deve quindi tenersi ad almeno 10 metri dalla casa già esistente, possiamo renderci conto subito di come stanno le cose.

 

un salutone,

 

stefano 

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davide
Inviato il: 18/5/2007 20:21
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Re: Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)
Allora, dalla foto satellitare risulta che qualche costruzione c'era in quel lotto, probabilmente un piccolo capannone in eternit, visto che si vede del grigio...
Rispetto al fatto che la distanza minima debba essere dell'altezza dell'edificio, ciò è impossibile visto che l'edificio è bello alto...
Cmq sia bisogna vedere cosa dice il PRG per le demolizioni e ricostruzioni in quella zona...
Cmq sia l'art. del codice civile dice che la distanza minima tra un edificio e l'altro deve essere almeno di 3 m, per edifici che non sono attaccati ad altri.
Cmq sia credo che la distanza dal confine, deve essere almeno di 5 m (visto che in questo caso l'edificio del lotto accanto (una vecchia palazzina a 2 piani di colore bianco) è proprio sul confine.
Riguardo la norma che dici tu, forse và applicata se su quel lato ci sono finestre, ma da un'occhiata veloce che ho dato ieri, non mi pare ci siano finestre, e dunque la distanza dovrebbe essere di almeno 5 m...
Anche se poi io sò che esiste una norma che impone una distanza minima tra gli edifici di 10 m, indipendentemente dalla presenza o meno di finestre.
In questo caso visto che l'edificio bianco è attaccato al confine, bisogna tenersi a 5 o a 10 m?
Cmq credo che tenendosi a 5 m, il nuovo edificio ci vada pelo-pelo.....
E' indispensabile a questo punto un intervento di Renato..

DAVIDE


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davide
Inviato il: 18/5/2007 20:41
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Re: Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)
Allora la distanza minima tra 2 nuove costruzioni deve essere almeno di 10 m. In questo caso trattandosi di una distanza tra una nuova costruzione e una vecchia, la distanza minima deve essere almeno di 3 m, per costruzioni non in aderenza e non in appoggio.. Questo dice il codice civile, che però si applica nel caso in cui non vi siano altre norme sulle distanza. In linea generale sono i PRG che stabiliscono le distanze...
Per cui bisogna vedere cosa dice il PRG per quella zona.
Cmq sia penso che in quegli isolati il PRG doveva prevedere dei lotti minimi maggiori di quelli originali, in modo che il costruttore che voleva demolire e ricostruire, era costretto a comprare più lotti, prima di demolire...
In questo modo i nuovi edifici si trovano inzazzicchiati tra i vecchi, e insomma alla fine il risoltato che ne viene fuori, non è molto migliore della situazione di partenza...
Cmq ecco dal sito edilportale, la trattazione delle distanze:

http://www.edilportale.com/dossier/dos010503-1.asp

DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI
Tutto ciò che c’è da sapere per orientarsi sull’argomento

Il tema delle distanze fra le costruzioni è un argomento che risulta molto interessante soprattutto in relazione ai rapporti fra vicinato, nel senso che gli interrogativi più frequenti sono quelli sulle distanze entro cui il vicino può costruire o sulla divisione delle spese relative ad un muro di confine o ancora sul luogo dove gli alberi possono essere piantati e sulla loro grandezza e altezza.
Questo in considerazione del fatto che ciascun edificio ha bisogno di luce e di aria che consentano agli occupanti di avere una vita libera e dignitosa.

In tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento normativo è il Codice Civile agli articoli 873 e ss. fino al 907.
Andiamo ad analizzare nello specifico la normativa iniziando dai limiti che riguardano le distanze nelle costruzioni e nelle piantagioni (artt. da 873 a 899 c.c.).
Il codice civile in questo tema dispone il principio in base al quale la distanza non può essere inferiore a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano altrimenti. Questo significa che sono i regolamenti edilizi il primo riferimento e che le disposizioni del codice civile si applicano solo in loro mancanza.
Quando però le costruzioni vicine sorgono a quella distanza da più di vent’anni entrambi i proprietari sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter far nulla per cambiarla. Si parla in questo caso di usucapione.
Per le nuove costruzioni invece le distanze fra gli edifici si fanno più lunghe nel senso che la distanza minima fra due edifici di nuova costruzione deve essere non inferiore a dieci metri e ancora di più se fra queste passa una strada a traffico veicolare. Il riferimento normativo in questo caso è il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

Eccezione alla regola delle distanze fra edifici è l’edificazione in appoggio o in aderenza che consente la costruzione addosso al muro che sorge al confine fra due proprietà che è appunto possibile o in appoggio oppure in aderenza.
Nel caso di costruzione in aderenza l’edificio deve essere in grado di reggersi autonomamente.
Nel caso di costruzione in appoggio, invece, l’edificio di nuova costruzione si appoggia al muro che sorge sul confine lungo tutta la sua estensione, quindi è chiaro che in questo caso il vicino deve acconsentire e il proprietario della nuova costruzione dovrà pagare il costo di metà del muro comune nonché la metà del valore del suolo su cui è costruito.
Le sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni per cui si applicheranno anche a loro le regola in tema di distanze fra edifici.

In tema di edifici, un altro argomento che sta molto a cuore ai proprietari è il c.d. diritto al panorama che potremmo definirlo come il diritto di ciascun proprietario di godere di luce aria e verde all’affaccio dalla finestra o dal balcone. Questo diritto tuttavia non esiste in quanto non vi è alcun articolo di legge che lo definisce o lo introduce, per cui laddove un proprietario si sentisse leso nel suo diritto a seguito di una orribile costruzione effettuata da un suo vicino o da un albero eccessivamente rigoglioso potrebbe far ricorso rifacendosi alle norme sulle distanze legali tra le costruzioni oppure a quelle sulle luci e le vedute (artt. da 900 a 907 c.c.).
Naturalmente se questo è quanto viene disposto a livello teorico e generale, talvolta il calcolo in concreto delle distanze al fine di determinare i diritti dei proprietari vicini può presentarsi non del tutto agevole anche in considerazione del fatto che bisognerebbe conoscere a fondo i criteri di calcolo nonché il giusto significato delle varie definizioni fornite dal legislatore.
In questo campo interviene la Cassazione definendo per esempio la costruzione come “qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo”.
Inoltre per quanto concerne da dove far partire la misurazione delle distanze nel caso di sporgenze, la Cassazione ha disposto che non contano le sporgenze ornamentali, né i canali di gronda o i loro sostegni ma solo i balconi e le scale esterne.
Comunque si segnala che tutte queste problematiche dovrebbero essere risolte dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani regolatori. Inoltre ricordiamo in tema di parcheggi che la legge Tognoli introduce un’eccezione al rispetto delle distanze in quanto viene permesso la costruzione di parcheggi anche nei cortili in possibile deroga “agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”.

Di seguito forniamo degli schemi sulle distanze, indicando a quale riferimento normativo si riferiscono i dati.

Cominciamo con lo schematizzare i dati sulle distanze forniti dal codice civile dagli articoli 873 al 907;

1) Edifici, costruzioni che non siano costruiti in aderenza o appoggio; 3 metri.
2) Muro di cinta la cui altezza misura meno di 3 metri di altezza; 0 metri.
3) Muro di cinta la cui altezza misura più di 3 metri di altezza; 3 metri.
4) Travi, tasselli, tubi interni in muro divisorio comune a due proprietari; 5 cm dalla superficie della parete del vicino.
5) Pozzi, cisterne, fosse latrine; 2 metri.
6) Tubi esterni, condutture (acqua, gas ecc.); 1 metro.
7) Forni, camini, stalle, casotti caldaia; in base ai regolamenti o in loro mancanza in base alla distanza di sicurezza.
8) Canale o fosso; distanza uguale alla profondità del fosso.
9) Alberi di alto fusto; 3 metri.
10) Alberi a basso fusto, inferiore a 3 metri di altezza; 1,5 metri.
11) Viti, arbusti, sieti vive, piante da frutto (con una altezza inferiore a 2,5 metri);1 metro.

Vediamo adesso le distanze tra finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che non abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;

1) Nuovi edifici; 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate.
2) Nuovi complessi insediati in zone a bassa edificazione c.d. zone C; distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto tra pareti con finestre o tra un'unica parete con finestre e un'altra senza che si fronteggino per più di 12 metri.
3) Centri storici c.d. zona A; ristrutturazioni totali a distanze non inferiori a quelle esistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Vediamo ora le distanze tra finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;

1) Strade con una larghezza minore di 7 metri; larghezza più di 5 metri per lato.
2) Strade con una larghezza compresa fra 7 e 15 metri; larghezza più di 7,5 metri per lato.
3) Strade di larghezza superiore a 15 metri; larghezza più di 10 metri per lato.

Adesso le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada fuori dai centri abitati;

1) Autostrade; 60 m. edifici in generale; 30 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
2) Strade extraurbane principali; 40 m. edifici in generale; 20 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
3) Strade extraurbane secondarie; 30 m. edifici in generale; 10 m. edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
4) Strade locali; 20 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
5) Strade vicinali; 10 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; non previste muri di cinta.

E le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada nei centri abitati;

1) Autostrade; 30 m. edifici in generale; 30 m. edifici quando manca uno strumento urbanistico vigente; 3 m. muri di cinta.
2) Strade urbane di scorrimento; 20 m. edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
3) Strade urbane di quartiere; non previste per gli edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
4) Strade locali; non previste per gli edifici in generale; 10 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; non previste per i muri di cinta.


Vedi di seguito la normativa citata:

Legge dello Stato 24/03/1989 n. 122
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale. (c.d. Legge Tognoli)
(Gazzetta ufficiale 06/04/1989 n. 80)

Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

vedi il codice della strada

Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
(Suppl. ordinario G.U. 18/05/1992 n. 114)

vedi il regolamento attuativo

Decreto Pres. Repubblica 16/12/1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
(Gazzetta ufficiale 28/12/1992 n. s.o. 303)

DAVIDE


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renatosd
Inviato il: 19/5/2007 7:13
Registrato: 7/2/2006
Da: q5
Messaggi: 1111
Re: Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)

In parole povere:

Come già hai accennato il codice Civile stabilisce le distanze minime mentre i regolamenti comunali e le norme dei singoli piani particolareggiati possono proporre distaccchi e norme più severe, tant'è che ormai è consuetudine porre i distacchi a 5ml dal confine su entrambi i lati; se però uno dei due ha costruito ed usucapito il diritto a stare a distanza inferiore, l'altro può (se il suo lotto lo consente) mettersi ad una distanza di ml.5+5. Se l'edificio è posto sulla linea di confine senza luci o finestre l'altro può costruire in aderenza (struttura svincolata) .... se l'edificio non è sulla linea di confine ma è possibile l'aderenza l'altro può acquisire la porzione residua dal confine e costruire in aderenza.

Ci sono poi una miriade di casi particolari che vanno verificati nello specifico con le norme comunali ad esempio una casa con altezza di ml.3,5 potrebbe stare ad una distanza pari all'altezza e non già necessariamente a ml.5 dal confine e l'altro potrebbe posizionare il suo comunque a 5 metri (se l'altezza è superiore).

renato malinconico

 


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La stupidità e la disonestà dei nostri nemici non deve essere una giustificazione della nostra cecità (Lev Trotsky)

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davide
Inviato il: 19/5/2007 12:43
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Messaggi: 1670
Re: Zaccheo e Urbanistica: Il Suo programma (da Latina Oggi)
X Steve, Renato e Freddy Vi ho mandato la foto satellitare con evidenziate in giallo la proprietà Mattioli, e in rosso il lotto di cui parla Stevejo, alle vostre e-mail DAVIDE



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