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Inquinamento elettromagnetico - Modello per "Esposti"
Alla Direzione Tecnica dell’ARPA

Al Direttore del IX Dipart. 5°U.O.
del Comune di Roma


Al Direttore dell’ufficio Tecnico
del Municipio …….

Al Presidente del Municipio……..

Al Comandante Polizia Municipale
Gruppo….

All’I.S.P.E.S.L. – D.I.P.I.A.





E p.c.
Alla A.S.L. ….. Roma
Dirigente del S. I. P.


All’Amministratore del Condominio di……




Oggetto: Installazione impianto per la telefonia mobile in via……. Municipio……….Roma.


Premesso che:

Nella località in oggetto è stata installata/è in fase di installazione, un impianto per la telefonia mobile.

Nelle immediate vicinanze sono già in funzione i seguenti impianti: ……..

In prossimità dell’impianto in oggetto sono presenti obiettivi sensibili (scuole, ospedali, case di cura), in via…….


Considerato che:
Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 con la quale è stato dichiarato illegittimo con effetti ex art. 136 della Costituzione il Decreto Legislativo n. 198/2002, non sono più possibili le installazioni degli impianti di telefonia mobile, in deroga a leggi e regolamenti comunali. Lo stesso Codice delle Comunicazioni (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259) non ripropone le deroghe contenute nel Decreto Legislativo n. 198/2002.

Preso atto che:
Il nuovo Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che all’art. 3, lett. e), ricomprende espressamente tra gli "interventi di nuova costruzione", e come tali assoggettati a Permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 dello stesso D.P.R., “gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune”, nonché “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”.

Nel Codice delle Comunicazioni (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259) non risulta intervenuta, quella “espressa abrogazione di tutte le norme incompatibili”, che l’art. 41, comma 2, lettera d) della legge delega n. 166/2002 impone formalmente.

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. n. 259/2003 introduce rilevanti deroghe alla disciplina sia previgente che successiva alla dichiarata incostituzionalità del D.Lgs. n. 198/02 degli impianti senza adeguato supporto nella suddetta legge delega e senza opportuno coordinamento, né deroga espressa, rispetto al Testo Unico (D.Lgs. n. 380/2001), predisposto con specifico riferimento a detta disciplina urbanistica.

Considerato che:
Il TAR Lazio Sez. I con Ordinanza 18 dicembre 1996 n°3806, confermata dal Consiglio di Stato Sez. VI Ordinanza 25 marzo 1997 n. 582, ha stabilito che in assenza di una normativa specifica in ordine alla installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare si ritengono applicabili le prescrizioni della L.R. n°56/89 “Piano degli insediamenti radiotelevisivi”.

La suddetta legge regionale contiene all’articolo 6 la procedura per ottenere l’autorizzazione all’installazione e alla modifica di impianti (prevede la Concessione edilizia ora Permesso di costruire), ed inoltre all’articolo 9 prescrive per gli impianti collocati su stabili di civile abitazione una specifica autorizzazione rilasciata dalla unità sanitaria locale previo parere dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Visto che:
La Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 211 del 11/12/2000 che dettava le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni per le installazioni degli impianti di telefonia mobile, è stata annullata dal TAR Lazio con Sentenza n. 7020 del 4/07/2001, e pertanto riacquista validità ed efficacia la Delibera di Giunta Comunale di Roma n. 5187 del 29/12/1998 (che prevede il nullaosta della ASL previo parere dell’ISPESL), anche in virtù del fatto che il Codice delle Comunicazioni (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259) non contiene deroghe a leggi regionali e ad altre disposizioni o regolamenti.

Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1211 del 7 marzo 2000 con la quale si ordina all’Azienda Sanitaria Locale di effettuare un accertamento tecnico per verificare la sussistenza o meno del pericolo di interferenza dei campi elettromagnetici creati dall’attività di esercizio della stazione radio base per la telefonia mobile, nei confronti del regolare funzionamento di pace-maker, visto che un residente nella zona è portatore di tale strumento elettronico. In attuazione del “Principio di cautela” nell’insediamento delle antenne radio.

Visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza comprese tra 100 kHz e 300 GHz” che al comma 2 dell’art. 3 stabilisce: “A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione di 6 V/m per il campo elettrico.

Vista la Sentenza 23 ottobre 2002 n. 12663 del Tribunale di Milano sez. VIII civile che annulla ai sensi dell’art. 1120 2° comma Codice Civile una delibera di un condominio non assentita all’unanimità dei condomini, con la quale si autorizza l’installazione in una parte comune dell’edificio di una stazione radio base per le telecomunicazioni, e con la quale si ritiene annullabile una delibera di condominio che autorizza l’amministratore a stipulare un contratto senza che i condomini siano stati preventivamente informati dei possibile rischi che le onde elettromagnetiche possono provocare alla salute;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 24 dell’8 gennaio 2003, che ha annullato un’autorizzazione comunale per l’installazione di una antenna radio base su parti comuni di edificio senza delibera condominiale;


I SOTTOSCRITTI CHIEDONO


Agli Enti in indirizzo ciascuno per quanto di propria competenza:

La sospensione dell’installazione in attesa della verifica dell’acquisizione del nulla-osta della A.S.L. competente per territorio previo parere dell’ISPESL, propedeutici al rilascio del Permesso di costruire, e all’attivazione dell’impianto in oggetto, secondo quanto disposto dalla normativa e giurisprudenza richiamata.

La misurazione del livello di campo elettromagnetico in prossimità delle abitazioni di via ……maggiormente esposte al campo elettromagnetico dell’impianto sopra citato.



(Facoltativo)
Si allegano n. …..schede di “Autodichiarazione dei sintomi patologici”, dei seguenti sig.ri: … . .
Si allegano n. …..schede di “Autodichiarazione di stato patologico”, dei seguenti sig.ri: ………. .


Nell’attesa di un riscontro urgente, cordiali saluti.

Cognome NomeResidenzaFirma




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