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Politica nazionale : Mozione Telefonia Mobile

De Marchis: Mozione per le antenne selvagge

Al Presidente del Consiglio Comunale
Latina, 18 gennaio 2006
MOZIONE
IMPIANTI SRB: adozione di un regolamento relativo al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
Il Consiglio Comunale di Latina
Premesso
- che la localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile rappresenta sempre più spesso motivo di tensione tra i cittadini e le amministrazioni ed è fonte di preoccupazione per l’intera collettività;
- che in base alle normative vigenti l’installazione, l’esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazione nonché la prestazione di servizi ad esse relativi sono considerati attività di preminente interesse generale e rivestono carattere di opere di pubblica utilità;
- che le Stazioni Radio Base emettono radiazioni non ionizzanti (elettrosmog) i cui effetti sulla salute per esposizioni a lungo termine, come evidenziato nel Piano Sanitario Nazionale 1998 – 2000, possono arrivare fino “allo sviluppo di neoplasie”;
- che il “principio di precauzione” dovrebbe essere fatto prevalere come ribadito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
- che la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente rientrano tra le finalità primarie dell’Ente Locale;
Considerato
- che il Sindaco è Autorità Sanitaria (T.U. degli Enti Locali, art. 54, comma 2);
- che i gestori nell'esercizio della propria attività sono tenuti come qualsiasi altro soggetto al rispetto del principio del NEMINEM LAEDERE (v. Cass. S.U. 29/7/1995, n.8300);
- che il Comune di Latina, non si è ancora dotato di uno regolamento volto a pianificare l’installazione di Impianti Radio Base per la telefonia mobile;
- che i Regolamenti Edilizi e urbanistici attualmente in vigore nel Comune di Latina non contengono alcuna norma inerente gli Impianti per la telefonia mobile;
Visto
- che le normative in vigore vietano le localizzazioni di impianti in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche; zone di parco e nelle riserve naturali; edifici di valore storico – architettonico e monumentale;
- che in base alle normative in vigore i gestori presentano, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma annuale delle installazioni fisse. Il Comune ha l’obbligo di dare notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione del programma, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni. Il Comune, dopo aver acquisito i pareri di Arpa e AUSL autorizza l’installazione nel rispetto dei “limiti di esposizione ai campi elettromagnetici” stabiliti in Italia in 6volt/metro. L’autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione del Programma e contiene anche le deduzioni alle eventuali osservazioni pervenute;
Verificato
- che la Corte Costituzionale, con la sentenza n°303 dell’ottobre 2003, ha dichiarato incostituzionale il cosiddetto “Decreto Gasparri” che agevolava l’installazione di impianti;
- che la Corte Costituzionale, con la sentenza n°307 dell’ottobre 2003, ha attribuito allo Stato le competenze in materia di soglia di esposizione, ma alle Regioni in materia di disciplina dell’uso del territorio per la localizzazione degli impianti;
- che il successivo Codice delle Comunicazioni ha ripristinato numerose indicazioni contenute nel Decreto Gasparri;
- che la Legge Quadro n°36 del 22 febbraio 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al punto 6 dell’art.8 prevede: “I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici”;
- che questa possibilità era già stata ribadita dal TAR della Toscana in due storiche sentenze relative ai Comuni di Grosseto e di Agliana;
- che diversi altri Comuni (Prato, Senigallia, Pieve di Cento, Parma, Novara etc..) hanno approvato specifici regolamenti o varianti ai PRG tesi ad affermare il principio della pianificazione e a definire in questa materia misure più restrittive di quelle imposte dalla legislazione statale, compreso l’ampliamento delle distanze e delle zone di rispetto;
- che queste scelte sono state riconosciute corrette da diversi TAR e Tribunali italiani;
- che alcuni Comuni prevedono che l’autorizzazione venga rilasciata previo parere della Commissione Consiliare e della Circoscrizione di competenza nel territorio;
- che il Comune di Caldano (Bolzano), nel febbraio 2005, ha approvato una delibera nella quale si specifica “che il grado di copertura del segnale radiomobile compatibile con l'interesse pubblico non può superare il minimo necessario per la comunicazione della fonia outdoor, escludendo la trasmissione di immagini ed altro connesso a puri interessi commerciali, e per quanto in particolare attiene al servizio di radiotelefonia mobile (GSM, GPRS e UMTS), si considera garantita la copertura quando è assicurato il minimo segnale necessario per la comunicazione all'aperto per la sola trasmissione audio, escludendo una garanzia di copertura per la trasmissione di segnali video e di messaggi con immagini”.
Tutto ciò premesso, considerato e verificato,
il Consiglio Comunale
impegna l’Assessore all’Ambiente e l’Assessore all’Urbanistica e le corrispondenti Commissioni Consiliari
-a predisporre in tempi brevi una proposta di Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; Regolamento basato sull’ampia giurisprudenza maturata in materia di SRB, sulle competenze attribuite ai Comuni in tema di pianificazione urbanistica, sulla necessità di prevedere anche in questo ambito la maggiore partecipazione possibile, a partire dal coinvolgimento delle Circoscrizioni e della Commissione Consiliare nell’approvazione del Programma annuale delle installazioni fisse;
impegna l’Assessore all’Urbanistica

-a predisporre una variante al PRG per definire misure più restrittive di quelle imposte dalla legislazione nazionale, prevedendo l’ampliamento delle distanze e delle zone di rispetto;
impegna la Giunta
-a prevedere, nell’ambito del rilascio delle autorizzazione per l’installazione di impianti SRB, l’acquisizione del parere preventivo della Commissione consiliare e della Circoscrizione competente territorialmente.


Giorgio De Marchis


Inviato da Freddy il 22/1/2006 18:19:41 (313 letture) :: Pagina stampabile

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