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Alex
Inviato il: 30/7/2006 11:12
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Re: Condominio
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Vincenzo
Inviato il: 30/7/2006 11:31
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Re: Condominio
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Alex
Inviato il: 30/7/2006 14:59
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Re: Condominio
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Vincenzo
Inviato il: 31/7/2006 14:05
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Re: Condominio
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Kla
Inviato il: 30/6/2007 15:14
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Re: Condominio

Vicini attaccabrighe? Puoi cacciarli di casa

Basta ai vicini attaccabrighe che colgono ogni occasione per litigare. Basta ai vicini violenti che alle assemblee condominiali vanno talmente in escandescenze da diventare violenti e pericolosi per l’incolumità degli altri condomini. Da oggi in poi se anche voi avete un vicino di casa del genere, potrete obbligarlo ad allontanarsi da casa propria. E dalla vostra quindi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione.

Ecco come recita la sentenza del tribunale: “la violenta aggressività dimostrata in passato dagli indagati giustifica la previsione di una reiterazione delle loro condotte, originate da contrasti con i propri inquilini abitanti nel medesimo stabile”.”La sola misura adeguata a prevenire un tale pericolo è quella del loro allontanamento dall’alloggio”. Quindi se anche voi avete dei vicini violenti che in passato hanno condotto azioni poco consone ai buoni rapporti tra vicini, questo è il momento ideale per sbarazzarsene!


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Kla >))°> J

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Vincenzo
Inviato il: 15/7/2008 18:02
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Re: Condominio
Gli animali possono stare nei condomini

Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale ·

E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione

L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità

Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999

La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore "perché non impedendo gli strepiti e l'abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi".
La Corte di Cassazione ha stabilito che "è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l'abbaiare del cane dell'imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell'imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt'al piu' un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste".

Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90

"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."

Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990

"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."

Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".




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Qualunque viaggio noi intraprendiamo, noi inseguiamo la felicità. Ma la felicità è qui.
Orazio Flacco

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