Ciao DeMon, proviamo a risponderti in questo modo: Le toppe celesti sono state applicate sui manifesti che regolarmente occupavano spazi prenotati e tassa pagata, a scadenza del tempo previsto, semplicemente perché non vi erano altri manifesti da mettere sopra... allora hanno applicato quelle "toppe" perchè non fossero più visibili essendo scaduti i tempi di regolare affissione.. disposizioni richiamate da molte prefetture circa i comportamenti vietati in campagna elettorale: - affissione di stampati, giornali murali o altri o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi a ciò destinati dal Comune; - realizzazione di iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, in materia di propaganda elettorale; - attività di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, con unica esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti; - attività di propaganda luminosa mobile in luogo pubblico o aperto al pubblico; - lancio o getto di volantini di contenuto relativo alla propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico; - sottrarre o distruggere stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all’affissione o alla diffusione, ovvero, impedirne l’affissione o la diffusione, ovvero, staccarli, lacerarli o renderli comunque illeggibili; - affiggere, non avendone titolo, stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi riservati alla propaganda elettorale; - nel giorno precedente o in quelli stabiliti per le elezioni effettuare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettuare la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda; - nei giorni destinati alla votazione effettuare propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. Occorre precisare che, anche in base all’interpretazione fornita dalla circolare ministeriale del Ministero dell’interno n. 1943/V del 3.4.1980: - alle violazioni della presente legge, previste dagli articoli 6, 8 e 9, si applica, in luogo delle sanzioni penali originariamente previste, una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 15 comma 17 della legge 515/93; ai sensi dell’articolo 15 comma 19 della medesima legge 515 per le stesse non è ammesso il pagamento in misura ridotta (Autorità competente: Prefetto); - per quanto riguarda la responsabilità in materia di affissioni, dall’articolo 1 comma 176 della legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007) sono stati abrogati il comma 3 dell’articolo 6 e il comma 4 dell’articolo 8 che disponevano che la responsabilità dell’affissione era esclusivamente di colui che materialmente era colto in flagranza senza sussistenza di responsabilità solidale (principio inserito dalla legge 311/2004 Finanziaria per il 2005). Pertanto dell’atto torna ad essere responsabile in solido il committente. - è vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni; - è consentita l’affissione di quotidiani e periodici in spazi riservati a giornali murari, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico; - è vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali o altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero, su palloni o aerostati ancorati al suolo, anche trattenuti da persone; - oltre alla propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, è vietata ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come ad esempio quella a mezzo di cartelle, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, fatte salve le insegne indicanti le sedi di partito e del comitato elettorale; - è vietato installare in luoghi pubblici mostre documentarie o fotografiche che, per il loro contenuto riguardante temi di discussione politica, o per le modalità e durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi a ciò predisposti; - è vietato affiggere manifesti non inerenti o altro materiale di propaganda di contenuto non strettamente elettorale, negli spazi assegnati ai partiti e ai promotori della campagna elettorale; - si precisa che la norma vieta nei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni ogni forma di propaganda luminosa mobile; - sono consentite le proiezioni cinematografiche, sia il luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico; - sono vietati il getto ed il lancio dei volantini (articolo 6 legge 212/56), ma ne è consentita la distribuzione (effettuata nel rispetto delle altre disposizioni della legge 212/56 e normativa anche locale vigente). Come già detto sopra, la presente normativa si applica unicamente nei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni e durante le stesse. Nei casi di propaganda elettorale per la quale si abbia occupazione di suolo pubblico in assenza di autorizzazione si applicherà la sanzione di cui all’articolo 20 C.d.S. o il Regolamento Comunale.
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